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LEGGE
8 agosto 1985, n. 443
(Legge quadro per l'artigianato)
testo vigente (aggiornato alla LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3
recante Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione)
Indice:
art.
1. Potestà delle regioni.
art. 2. Imprenditore artigiano
art. 3. Definizione di impresa artigiana.
art. 4. Limiti dimensionali
art. 5. Albo delle imprese artigiane
art. 6. Consorzi, società consortili e associazioni
tra imprese artigiane
art. 7. Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio
art. 8. Istruzione artigiana
art. 9. Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato
art. 10. Commissioni provinciali per l'artigianato
art. 11. Commissioni regionali per l'artigianato
art. 12. Consiglio nazionale dell'artigianato
art. 13. Disposizioni transitorie
e finali
art.
1. Potestà delle regioni.
In conformità
all'articolo 117
primo comma,
della Costituzione, le regioni emanano norme
legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge,
fatte salve le specifiche competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi
ed agli effetti del precedente comma, in armonia
con gli indirizzi della programmazione nazionale,
spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti
diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato
ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane
nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche
e tradizionali, con particolare riferimento alle
agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza
tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione
professionale, all'associazionismo economico,
alla realizzazione di insediamenti artigiani,
alle agevolazioni per l'esportazione.
Le regioni
esercitano le funzioni amministrative di loro
competenza delegandole, normalmente, agli enti
locali.
| nota:
L'articolo
117 della Costituzione è stato recentemente
sostituito a seguito della entrata in vigore
dell'art. 3 della legge costituzionale n.
3/2001, recante modifiche al titolo V. Ne
consegue che i primi due commi dell'art. 1
sono da considerarsi superati
in quanto incompatibili con le nuove
disposizioni costituzionali. Si deve
ricordare, però, che analoga cosa non può
dirsi per il resto della legge, almeno per
le disposizioni che comportano effetti sul
piano civilistico e previdenziale, in quanto
trattasi di materie che restano di esclusiva
competenza statale (in quanto indicate dalle
lettere l) ed m) del secondo
comma dell'art. 117). |
art.
2. Imprenditore artigiano.
É imprenditore
artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente
e in qualità di titolare, l'impresa artigiana,
assumendone la piena responsabilità con tutti
gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione
e gestione e svolgendo in misura prevalente il
proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono
escluse limitazioni alla libertà di accesso del
singolo imprenditore all'attività artigiana e
di esercizio della sua professione.
Sono
fatte salve le norme previste dalle specifiche
leggi statali.
L'imprenditore
artigiano, nell'esercizio di particolari attività
che richiedono una peculiare preparazione ed implicano
responsabilità a tutela e garanzia degli utenti,
deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle leggi statali.
art.
3. Definizione di impresa artigiana.
É artigiana
l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano
nei limiti dimensionali di cui alla presente legge,
abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività
di produzione di beni, anche semilavorati, o di
prestazioni di servizi, escluse le attività agricole
e le attività di prestazione di servizi commerciali,
di intermediazione nella circolazione dei beni
o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso
che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio
dell'impresa (nota).
É artigiana
l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al
precedente comma, è costituita ed esercitata in
forma di società, anche cooperativa, escluse le
società per azioni ed in accomandita per azioni,
a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero
uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia
funzione preminente sul capitale. (nota)
nota: Comma
così modificato dal comma 1 dell'art. 13,
LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 (v.).
Il comma era già stato modificato dall'art.
1, comma 1, LEGGE 20 maggio 1997, n. 133 (v.) dopo l'approvazione
della
quale recitava:
"É artigiana l'impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e
con gli scopi di cui al precedente comma,
è costituita ed esercitata in forma di società,
anche cooperativa, escluse le società a
responsabilità limitata e per azioni
ed in accomandita per azioni, a condizione
che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel
caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nel processo produttivo
e che nell'impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale."
Prima di tali modifiche il testo originariamente
inserito nella Legge 8 agosto 1985, n. 443,
recitava:
"É altresì artigiana l'impresa
che, nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge e con gli scopi di cui al precedente
comma, è costituita ed esercitata in forma
di società, anche cooperativa, escluse le
società a responsabilità limitata e per azioni
ed in accomandita semplice e
per azioni, a condizione che la maggioranza
dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa
il lavoro abbia funzione preminente sul capitale."
N.B. Le parole in corsivo sottolineato sono state
soppresse a seguito delle successive modificazioni
via via intervenute.
Recentemente il
Governo è stato delegato ad emanare uno
o più decreti legislativi per una riforma
organica della disciplina delle società
di capitali e cooperative -Legge 3 ottobre
2001, n. 366-, che dovrà realizzarsi
mediante un necessario coordinamento
con le disposizioni generali vigenti
( prevalentemente contenute nel codice civile
), ivi comprese quelle in tema di crisi
dell'impresa."
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É
altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali
di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma:
a) è costituita
ed esercitata in forma di società a responsabilità
limitata con unico socio sempreché il socio unico
sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo
2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità
limitata o socio di una società in accomandita
semplice;
b) è
costituita ed esercitata in forma di società in
accomandita semplice, sempreché ciascun socio
accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati
dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società
a responsabilità limitata o socio di altra società
in accomandita semplice. (nota)
In caso
di trasferimento per atto tra vivi della titolarità
delle società di cui al terzo comma, l'impresa
mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti
subentranti siano in possesso dei requisiti di
cui al medesimo terzo comma. (nota)
| (nota: Comma
inserito con l'art. 1, comma 2, LEGGE
20 maggio 1997, n. 133. È da ritenere
che questo comma, pur inserito nelarticolo
3, integri la disposizione di cui al comma
3 del successivo articolo 5) |
L'impresa
artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso
l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci
o in appositi locali o in altra sede designata
dal committente oppure in forma ambulante o di
posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano
può essere titolare di una sola impresa artigiana.
art.
4. Limiti dimensionali.
L'impresa
artigiana può essere svolta anche con la prestazione
d'opera di personale dipendente diretto personalmente
dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre
che non superi i seguenti limiti:
a) per
l'impresa che non lavora in serie: un massimo
di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 9; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione
che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per
l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione
non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore
a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere
elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti;
c) per
l'impresa che svolge la propria attività nei settori
delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento
su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 16;
il numero massimo dei dipendenti può essere elevato
fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti. I settori delle lavorazioni
artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento
su misura saranno individuati con decreto del
presidente della Repubblica, sentite le regioni
ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;(nota)
| (nota: Attenzione:
i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali
e dell'abbigliamento su misura sono stati
individuati ex novo dal DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio
2001, n.288 recante Regolamento concernente
l'individuazione dei settori delle lavorazioni
artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento
su misura |
d) per l'impresa di trasporto:
un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni
edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a 5; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino
a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti
di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo
di due anni gli apprendisti passati in qualifica
ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori
a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti
non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore,
ancorché partecipanti all'impresa familiare di
cui all'articolo 230-bis del codice civile, che
svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente
e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno,
i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori
di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti
qualunque sia la mansione svolta.
art. 5.
Albo delle imprese artigiane.
É istituito l'albo provinciale
delle imprese artigiane, al quale sono tenute
ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti
di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità
previste per il registro delle ditte dagli articoli
47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011.(nota)
(nota: Il
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1934,
n. 299, recava "Approvazione del testo unico
delle leggi sulle Camere di commercio, industria
ed agricoltura e sugli Uffici provinciali
del commercio e dell'industria" -originariamente:
sui Consigli provinciali dell'economia corporativa
e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa-.
Il Registro delle ditte é stato, di fatto,
sostituito dal Registro delle imprese, a seguito
della emanazione del D.P.R. 7 dicembre 1995,
n. 581, in attuazione della Legge 29 dicembre
1993, n. 580, recante Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, pubblicata nella Gazz. Uff.
11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
Si segnala che, ai sensi dell'Art. 38, del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59" tra le "Funzioni e compiti conservati
allo Stato" è inclusa la disciplina del registro
delle imprese istituito presso ogni camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.)
IL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre
1999, n. 558 (v.) - Regolamento recante
norme per la semplificazione della disciplina
in materia di registro delle imprese, nonché
per la semplificazione dei procedimenti relativi
alla denuncia di inizio di attività e per
la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attività soggette
alla verifica di determinati requisiti tecnici
(numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59) -, pubblicato sulla
G.U. n. 272 del 21 novembre 2000, oltre ad
unificare le sezioni speciali dei piccoli
imprenditori, ha anche modificato, tra le
altre cose, la disciplina delle iscrizioni
nel registro delle imprese, ed attribuito
alle Commissioni
provinciali per l'artigianato specifiche competenze
in merito alla verifica dei requisiti previsti
dalle rispettive normative speciali come necessari
per l'esercizio delle imprese di pulizia,
installazione d'impianti e autoriparazione,
e la loro iscrizione all'Albo imprese artigiane.
Analoghe competenze sono state attribuite
agli uffici del registro delle imprese, ai
fini della iscrizione delle imprese industriali.
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La domanda di iscrizione al predetto
albo e le successive denunce di modifica e di
cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati
articoli del regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte
entro quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita
ed esercitata in forma di società a responsabilità
limitata, che, operando nei limiti dimensionali
di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda
alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto
al riconoscimento della qualifica artigiana ed
alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale,
sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno
nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nel processo produttivo
e detenga la maggioranza del capitale sociale
e degli organi deliberanti della società.
(nota)
In caso di invalidità,
di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari
l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore
artigiano, la relativa impresa può conservare,
su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti
previsti all'articolo 2, per un periodo massimo
di cinque anni o fino al compimento della maggiore
età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio
dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli
maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei
figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto,
interdetto o inabilitato. (nota)
| (nota: sull'argomento
vedi però anche la nuova disposizione di cui
al penultimo comma dell'articolo 3) |
L'iscrizione all'albo è costitutiva
e condizione per la concessione delle agevolazioni
a favore delle imprese artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano
superato, fino ad un massimo del 20 per cento
e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno,
i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4,
mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo
comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione,
o ad essi contigui, dei beni di produzione propria,
ovvero per la fornitura al committente di quanto
strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera
o alla prestazione del servizio commessi, non
si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo
di cui al primo comma le disposizioni relative
all'iscrizione al registro degli esercenti il
commercio o all'autorizzazione amministrativa
di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte
salve quelle previste dalle specifiche normative
statali. (nota)
(nota: La
disposizione deve ritenersi implicitamente
abrogata e sostituita, ai sensi dell'ultima
frase dell'articolo 15 delle preleggi con
la entrata in vigore del Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n. 114, (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), dal comma 2, lettera f), dell'articolo
4, di detto Dlgs che dispone:
«2. Il presente decreto non si applica:
f) agli artigiani iscritti nell'albo
di cui all'articolo 5, primo comma, della
legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita
nei locali di produzione o nei locali a questi
adiacenti dei beni di produzione propria,
ovvero per la fornitura al committente dei
beni accessori all'esecuzione delle opere
o alla prestazione del servizio;») |
Nessuna impresa può adottare, quale
ditta o insegna o marchio, una denominazione in
cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se
essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma;
lo stesso divieto vale per i consorzi e le società
consortili fra imprese che non siano iscritti
nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni
di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità
regionale competente la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di denaro
fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
art. 6.
Consorzi, società consortili e associazioni tra
imprese artigiane.
I consorzi e le società consortili,
anche in forma di cooperativa, costituiti tra
imprese artigiane sono iscritti in separata sezione
dell'albo di cui al precedente articolo 5.
Ai consorzi ed alle società consortili,
anche in forma di cooperativa, iscritti nella
separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni
previste per le imprese artigiane, purché le stesse
siano esclusivamente riservate alla gestione degli
organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente
con analoghi interventi previsti da leggi statali
finalizzati al sostegno dell'attività consortile,
non si superino globalmente i limiti previsti
dalle stesse leggi statali.
In conformità agli indirizzi della
programmazione regionale, le regioni possono disporre
agevolazioni in favore di consorzi e società consortili,
anche in forma di cooperativa, cui partecipino,
oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali
di minori dimensioni così come definite dal CIPI
purché in numero non superiore ad un terzo, nonché
enti pubblici ed enti privati di ricerca e di
assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che
le imprese artigiane detengano la maggioranza
negli organi deliberanti.
Le imprese artigiane, anche di
diverso settore di attività, possono stipulare
contratti associativi a termine per il compimento
in comune di opere o per la prestazione di servizi,
usufruendo, limitatamente allo svolgimento di
tali attività, delle agevolazioni previste dalle
leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti
associativi possono partecipare imprese industriali
di minori dimensioni in numero non superiore a
quello indicato nel terzo comma del presente articolo.
Ai fini assicurativi e previdenziali
i titolari d'impresa artigiana associati nelle
forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo
all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge
4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni
ed integrazioni.
art. 7.
Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.
La commissione provinciale per
l'artigianato di cui al successivo articolo 9,
esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale
di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali
iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle
imprese artigiane dall'albo provinciale previsto
dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza,
modificazione o perdita dei requisiti di cui ai
precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 comma. (nota)
La decisione della commissione
provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato
entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda. La mancata comunicazione entro tale termine
vale come accoglimento della domanda stessa.
La commissione, ai fini della verifica
della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti
articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma, ha facoltà di
disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni
trenta mesi la revisione dell'albo provinciale
delle imprese artigiane. (nota)
Gli ispettorati del
lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in
favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica
amministrazione interessata che, nell'esercizio
delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza
di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3.
4 e 5 terzo comma nei riguardi di imprese iscritte
all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni
provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti
d'ufficio e delle relative decisioni di merito,
che devono comunque essere assunte entro sessanta
giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni
della commissione devono essere trasmesse anche
all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
(nota)
Contro le deliberazioni della commissione
provinciale per l'artigianato in in materia di
iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo
provinciale delle imprese artigiane è ammesso
ricorso in via amministrativa alla commissione
regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni
dalla notifica della deliberazione stessa, anche
da parte degli organismi indicati nel comma precedente
e di eventuali terzi interessati.
Le decisioni della commissione
regionale per l'artigianato, adita in sede di
ricorso, possono essere impugnate entro sessanta
giorni dalla notifica della decisione stessa davanti
al tribunale competente per territorio, che decide
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
art. 8.
Istruzione artigiana.
L'istruzione artigiana di cui all'articolo
117 della Costituzione è svolta nellambito
della formazione professionale e nei limiti dei
principi fondamentali che regolano tale materia.
Le imprese artigiane, singole e
associate, possono essere chiamate dalla regione,
con propria legge, a concorrere alle funzioni
relative all'istruzione artigiana, in attuazione
degli indirizzi programmatici e sulla base di
specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili,
per l'effettuazione di particolari corsi.
Le regioni possono disciplinare
il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo
definito dalle convenzioni regionali alle imprese
artigiane di cui al comma precedente che ne facciano
richiesta e appartengano ai settori di cui alla
lettera c) dell'articolo 4.
Alle regioni competono, nell'ambito
della formazione professionale, la promozione
ed il coordinamento delle attività di formazione
imprenditoriale ed aggiornamento professionale
per gli artigiani.
art. 9.
Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.
Spetta alle regioni disciplinare
con proprie leggi gli organi amministrativi e
di tutela dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale
per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti
la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti
di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo
comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle
leggi regionali; (nota)
2) la commissione regionale per
lartigianato che, oltre a svolgere i compiti
di cui al precedente articolo 7, provvede alla
documentazione, indagine e rilevazione statistica
delle attività artigianali regionali ed esprime
parere in merito alla programmazione regionale
in materia di artigianato.
art.
10. Commissioni provinciali per l'artigianato.
La commissione provinciale per
l'artigianato è costituita con decreto del presidente
della giunta regionale, dura in carica cinque
anni ed è composta da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo
tra i componenti titolari di impresa artigiana,
ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della
commissione provinciale per l'artigianato devono
essere titolari di aziende artigiane operanti
nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovrà essere
garantita la rappresentanza delle organizzazioni
sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti,
dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro
e la presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi,
stabiliscono le norme relative alla elezione dei
componenti, all'organizzazione e al funzionamento
delle commissioni provinciali per l'artigianato.
art.
11. Commissioni regionali per l'artigianato.
La commissione regionale, che ha
sede presso la regione ed è costituita con decreto
del presidente della giunta regionale, elegge
nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
La commissione di cui al precedente
comma è composta:
a) dai presidenti delle commissioni
provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della
regione;
c) da cinque esperti in materia
di artigianato, designati dalle organizzazioni
artigiane più rappresentative a struttura nazionale
ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento
della commissione sono stabilite con legge regionale.
[art.
12. Consiglio nazionale dell'artigianato]
(nota)
Il Consiglio nazionale dell'artigianato,
che ha sede presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, esprime parere
sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento
alla politica di programmazione nazionale, alla
politica della Comunità economica europea, all'esportazione,
promuovendo e curando la documentazione e rilevazione
statistica delle attività artigiane.
Esso è presieduto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ed è composto:
1) dagli assessori regionali preposti
all'artigianato;
2) dai presidenti delle commissioni
regionali per l'artigianato;
3) da otto rappresentanti designati
dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale
in ragione della loro rappresentatività;
4) da quattro rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese
artigiane;
5) dal presidente del consiglio
generale della Cassa per il credito alle imprese
artigiane;
6) dal presidente dell'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
I componenti del Consiglio nazionale
dell'artigianato eleggono due vice presidenti
tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del
precedente comma.
Le norme di organizzazione e di
funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato
sono approvate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Le spese occorrenti per il funzionamento
del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno
sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
| (nota: L'articolo
è stato abrogato dal comma dell'articolo 16
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59") |
art.
13. Disposizioni transitorie e finali.
La legge 25 luglio 1956, n. 860,
ed il decreto del Presidente della Repubblica
23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia,
le relative disposizioni, in quanto compatibili
con quelle di cui alla presente legge, continuano
ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle
singole regioni, di proprie disposizioni legislative.
Fino a diversa individuazione dei
settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo
4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri
artistici tradizionali redatti in base al decreto
del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956,
numero 1202 .(nota)
(nota: "Attenzione:
questo comma ha trovato attuazione col DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio
2001, n. 288 recante Regolamento concernente
l'individuazione dei settori delle lavorazioni
artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento
su misura -vedi-, che ha individuato ex novo
i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali
e dell'abbigliamento su misura. Conseguentemente
il decreto del Presidente della Repubblica
23 ottobre 1956, numero 1202, deve ritenersi
implicitamente abrogato ai sensi dell'art.
15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, recante
Disposizioni sulla legge in generale.
Possono invece considerarsi ancora vigenti
le disposizioni di legge regionale che hanno
regolato la materia, in quanto integrative
del D.P.R. 228/2001, in quanto lo stesso contiene
una nuova elencazione dei suddetti mestieri,
ma avente solo valore esemplificativo."
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Le imprese che risultano iscritte
nell'albo di sui all'articolo 9 della legge 25
luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione
dell'albo di cui all'articolo 5 della presente
legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo
albo.
Gli albi provinciali delle imprese
artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato
hanno sede normalmente presso le camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato. Apposita
convenzione regolamenta i conseguenti rapporti
fra le regioni e le camere.
Il periodo di durata in carica
delle attuali commissioni regionali e provinciali
per l'artigianato è prorogato sin all'insediamento
dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e
11 della presente legge, che in ogni caso deve
avvenire entro un anno dall'entrata in vigore
della legge stessa.
Le norme della presente legge non
si applicano nel territori delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome che abbiano
competenza primaria in materia di artigianato
formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia
costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati
dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli
effetti di legge. (nota)
(nota:" In relazione al sesto comma
dell'articolo era stato emanata una norma
di interpretazione autentica contenuta nel
comma 9, dell'art. 5, del D.L. 30-12-1987,
n. 536 recante Fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi
nel Mezzogiorno, interventi per settori in
crisi e norme in materia di organizzazione
dell'INPS (G.U. 31-12-1987, n. 304, Serie
Generale), convertito in legge con modificazioni
dall'art. 1, c. 1, della legge 29 febbraio
1988, n. 48 (G.U. 01-03-1988, n. 50, Serie
Generale) che disponeva:
« 9. Le disposizioni dell'articolo 13,
comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n.
443, vanno intese nel senso che la efficacia
costitutiva della iscrizione dell'impresa
artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi
emanate dalle regioni a statuto speciale o
dalle province autonome che abbiano competenza
primaria in materia di artigianato e formazione
professionale, fa stato, sin dalla data di
entrata in vigore delle medesime leggi, a
tutti gli effetti, ivi compresa la definizione
dell'impresa ai fini previdenziali.»
La Corte costituzionale, con sentenza 13-15
giugno 1989, n. 336 (G.U. 21-06-1989, n. 25,
Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del sopra citato nono comma
dell'art. 5 nella parte in cui dispone che
l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa
artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi
emanate dalle Regioni a statuto speciale o
dalle province autonome che abbiano competenza
primaria in materia di artigianato e formazione
professionale, faccia stato agli effetti della
definizione dell'impresa ai fini previdenziali.
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aggiornamento 15/11/2001
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