ispirate al codice deontologico approvato dall'UIA
(Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione
2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata
dalle CCIAA italiane
Tutti
coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono
tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.
1.
Il conciliatore deve essere formato adeguatamente
e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria
preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso
in cui non si ritenga qualificato.
2.
Il conciliatore deve comunicare(1)
qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria
indipendenza(2) e imparzialità(3)
o che possa ingenerare la sensazione di parzialità
o mancanza di neutralità(4)
. Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione
di agire, in maniera completamente imparziale nei
confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto
alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare
la designazione e di interrompere l'espletamento delle
proprie funzioni, in seguito all'incapacità
a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
3.
Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio
dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso
ed espressamente accettato:
- le finalità e la natura del procedimento
di conciliazione;
- il ruolo del conciliatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore
e delle parti.
4.
Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con
la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo
e dalla tipologia della controversia.
5.
Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione
sulle parti.
6.
Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione
che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata,
incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire
o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto
dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi
informazione confidata al conciliatore da una delle
parti non dovrà essere rivelata alle altre
parti senza il consenso della parte stessa e sempre
salvo che riguardi fatti contrari alla legge.
(1)Il
conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo
qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria
indipendenza, imparzialità e neutralità,
anche se questa possa, di fatto, non influire sulla
correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza
delle suddette circostanze non implica automaticamente
l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.
(2)Indipendenza significa assenza di qualsiasi
legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi)
tra il conciliatore ed una delle parti.
(3)Imparzialità indica un'attitudine
soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire
una parte a discapito dell'altra.
(4)Neutralità si riferisce alla posizione
del conciliatore, il quale non deve avere un diretto
interesse all'esito del procedimento di conciliazione.