REGOLE
PER LA CONCILIAZIONE
Approvate con deliberazione del Consiglio
Camerale n. 8 del 27 dicembre 2002
1) SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il servizio di conciliazione offre la possibilità
di risolvere controversie di natura economica, ed
in particolare quelle che possono insorgere tra imprese
e tra imprese e consumatori.
2)
AVVIO
Il servizio si attiva attraverso il deposito di una
domanda di conciliazione presso la Segreteria.
La Segreteria informa l'altra parte nel più
breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro
il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale,
la parte che ha depositato la domanda, può
ritirarla.
Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la
propria adesione, viene individuato un conciliatore
e fissata la data dell'incontro.
Se, al contrario, quest'ultima comunica un rifiuto,
o comunque non perviene alcuna comunicazione entro
45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria
chiude il procedimento, dandone comunicazione alle
parti.
È altresì prevista la possibilità
di depositare una domanda congiunta e contestuale.
Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando
gli appositi moduli, sia in carta libera, purché
contenenti le stesse informazioni richieste.
3)
IL CONCILIATORE
Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta
le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe.
I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.
Il conciliatore è individuato dalla Segreteria
tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata
sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale;
solo in casi eccezionali può essere individuato
al di fuori della stessa.
Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore
tra i nominativi inseriti all'interno della lista.
In controversie di particolare complessità,
la Segreteria può concordare con il conciliatore
l'individuazione di un coadiutore del conciliatore,
con il consenso scritto delle parti, e senza aggravio
di spese per le medesime.
Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base
a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore
individuato.
Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di
comportamento allegate al presente regolamento.
Il conciliatore non potrà comunque svolgere
in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa
controversia, funzioni di difensore o di arbitro.
4)
LA SEGRETERIA
I funzionari che operano presso la Segreteria sono
imparziali, non entrano nel merito della controversia,
e non svolgono attività di consulenza giuridica
o di conciliazione. La Segreteria contatta l'altra
parte per verificarne la disponibilità a partecipare
all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore
nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e
provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che
vengono effettuate utilizzando il mezzo più
idoneo.
Su
richiesta della parte che ha depositato la domanda,
la Segreteria attesta per iscritto:
a) l'avvenuto deposito della domanda;
b) l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte;
c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione
del procedimento.
5)
L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE
La sede dell'incontro è presso gli uffici della
Segreteria o presso un'altra sede camerale scelta
dalle parti.
Le parti partecipano all'incontro personalmente o,
in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante
munito dei necessari poteri.
Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone
di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni
di consumatori o di categoria.
In ogni caso è necessario portare a conoscenza
della Segreteria con congruo anticipo i nominativi
di chi sarà presente all'incontro.
Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità
di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente.
Solo in casi particolari, la Segreteria individua
un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite
dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti
lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale
misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato
tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro
di conciliazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce
l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può
fissare eventuali altri incontri successivi, a breve
intervallo di tempo.
6)
ESITO DELL'INCONTRO
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti
e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro.
Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo
sono recepiti in un documento separato e sottoscritto
dalle sole parti.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto
restano a carico delle parti.
7) RISERVATEZZA
Il procedimento di conciliazione è riservato,
e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro
non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti,
il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono
all'incontro si impegnano a non divulgare a terzi
estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso
del procedimento di conciliazione. Essi si impegnano
altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali
successivi procedimenti contenziosi promossi dalle
stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le
dichiarazioni e le informazioni apprese durante il
procedimento di conciliazione. Infine, le parti si
impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore,
i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al
procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti
e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza
in relazione al procedimento di conciliazione.
8) CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA
LEGGE
Nelle controversie in cui sia previsto per legge un
tentativo di conciliazione, il presente regolamento
si applica in quanto compatibile con la normativa
di riferimento.
Nel caso di controversie in materia di subfornitura
(ex art. 10, c.1, L. n°192/98), si applica la
seguente disposizione, che opera ad integrazione ed
in parziale sostituzione delle precedenti:
- in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato
ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro 30
giorni dal deposito della domanda di conciliazione,
si considera concluso il procedimento di conciliazione
e di ciò la Segreteria dà comunicazione
scritta alla parte che ha attivato il servizio.
La qualificazione del rapporto è onere esclusivo
della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro
di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono
liberi di effettuare una diversa qualificazione
9)
TARIFFE