Prima del DPCM
26.5.2000, emanato in attuazione del D.Lgs 31.3.1998, n.112, l'UPICA-
Ufficio Provinciale Industria Commercio Artigianato - aveva specifiche
competenze in merito al deposito di domande di brevetto per marchi,
invenzioni principali, modelli di utilità e modelli ornamentali.
Dal 1.9.2000 tali
competenze sono passate in capo alla Camera di Commercio ed in particolare
all'ufficio denominato UFFICIO SANZIONI E BREVETTI.
Tale Ufficio può,
attraverso una banca dati
del Ministero Delle Attività Produttive, effettuare ricerche di
anteriorità su marchi e brevetti depositati in tutto il territorio italiano
al costo di euro 3 per diritti di segreteria.
COSA E'
UN'INVENZIONE
L'invenzione è la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta
ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.
COSA E' UN MODELLO
DI UTILITA'
Il modello di utilità
è un trovato che fornisce ad una macchina, o parti di essa (strumenti ,
utensili) o comodità di applicazione o d'impiego.
COSA E' UN DISEGNO
O MODELLO (già modello ornamentale)
Per disegno o modello s’intende
l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori,
della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto
stesso e/o del suo ornamento.
Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale,
compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare
un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici
e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
Per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da piu’ componenti che
possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio
del prodotto. Possono
essere protetti con la registrazione i disegni e i modelli che siano nuovi,
abbiano carattere individuale e non siano contrari all'ordine pubblico ed
al buon costume.
COSA E' UN
BREVETTO
Il brevetto è un
titolo in forza del quale viene conferito un monopolio di sfruttamento sul
trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di
realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio.
Il monopolio decorre
dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni per le invenzioni,
15 per i modelli ornamentali (rinnovabili) e 10 per i modelli di utilità.
REQUISITI PER LA BREVETTABILITA'
I requisiti per
ottenere un brevetto d'invenzione sono:
novità - il trovato
non deve essere già compreso allo stato tecnica o, se lo è, deve essere in
funzione di una nuova utilizzazione; per stato della tecnica si intende
tutto ciò che è stato reso accessibile al
pubblico, in Italia o all'estero, prima della presentazione della domanda;
attività inventiva -
il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica
per una
persona esperta del ramo;
applicazione
industriale - il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione ed
utilizzo in campo
industriale;
liceità - il trovato
non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.
Non sono peraltro
considerate invenzioni:
le scoperte, le
teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico,
terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per
attività commerciali e i
programmi per elaboratori;
le presentazioni di informazione;
le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per
l'ottenimento delle stesse.
Per ottenere il
brevetto per modello di utilità il requisito dell'attività inventiva è
sostituito dalla
particolare efficacia o comodità di applicazione e per ottenere quello per
disegni e modelli esso è sostituito dal carattere individuale.
TITOLARITA' DEL
BREVETTO
Il diritto al
brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello o ai suoi aventi
causa; se però la
realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro
dipendente e come conseguenza di questo, titolare del diritto di brevetto è
il datore di lavoro mentre all'autore del ritrovato è riservato il diritto
di esserne riconosciuto autore.
COME SI OTTIENE UN
BREVETTO
La domanda di
brevetto deve essere redatta su apposito modulo e depositata presso uno
degli UFFICI MARCHI E BREVETTI delle Camere di Commercio.
Alla domanda devono
essere allegati:
1.nel caso delle
invenzioni
una descrizione
comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria, le
rivendicazioni e i disegni;
l'attestazione di
pagamento dei diritti sui brevetti (D.M. 02.04.2007)
2.nel caso dei
modelli
una descrizione
comprendente le rivendicazioni (facoltativa per i disegni e modelli)
fotografie
l'attestazione di
pagamento dei diritti sui modelli di utilità e sui disegni e modelli (D.M.
02.04.2007)
Sia se trattasi di
invenzioni che di modelli, l'attestazione del pagamento dei diritti di
segreteria sul c/c 206672 intestato alla Camera di Commercio di L'Aquila
pari ad € 43,00 - comprensivo dei diritti per copia autentica del verbale
di deposito - ovvero € 40,00 se non viene richiesta l'anzidetta copia
autentica.
Per quanto riguarda i
disegni e modelli si fa presente che con una stessa domanda può essere
richiesto la registrazione di un solo disegno o modello oppure non piu' di
100 modelli o disegni purchè destinati ad essere attuati o incorporati in
oggetti inseriti nella medesima classe della classifica internazionale.
Il richiedente può
presentare domanda personalmente ovvero eleggere un rappresentante che, nel
caso di invenzioni e modelli di utilità, deve essere scelto tra i
consulenti in proprietà intellettuale, iscritti in apposito Albo
professionale, tenuto dall'ufficio Brevetti, o tra gli Avvocati iscritti
all'Albo.
I richiedenti
residenti all'estero, qualora non intendano avvalersi di un rappresentante,
devono
comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini dell'invio della
corrispondenza.
La legge consente a
chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare
contemporanea
domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la
prima non sia accolta o sia
accolta solo parzialmente.
Le domande vengono
esaminate dall'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI del MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO secondo un ordine strettamente cronologico al quale si
può derogare solo in caso di vertenza giudiziaria in atto, comprovata dalla
relativa iscrizione a ruolo.
L'Ufficio suddetto
effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico (non di novità) al
quale può seguire il rilascio di brevetto o una richiesta interlocutoria
cui l'interessato deve rispondere entro 60 gg. Prorogabili fino a 6 mesi.
Al termine della fase
interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto.
Avverso le
determinazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti Marchi è ammesso ricorso alla
Commissione Ricorsi entro il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento
del provvedimento.
POSSIBILITA' DI
RIVENDICARE UNA PRIORITA'
Chiunque abbia
depositato domanda di brevetto presso uno degli stati aderenti alla
Convenzione di
Parigi può presentare analoga domanda presso una altro Stato aderente
ottenendo che gli effetti del
brevetto retroagiscano alla data di presentazione della prima domanda.
La rivendicazione della
priorità va effettuata contestualmente alla domanda di brevetto o al
massimo entro i 2 mesi successivi purchè non si eccedano i 12 mesi dalla
data di priorità rivendicata, nel caso delle invenzioni e dei modelli di
utilità e 6 mesi dalla stessa data nel caso dei modelli ornamentali.
Essa deve contenere
le indicazioni relative agli estremi del primo deposito.
La relativa
documentazione, accompagnata da una traduzione in lingua italiana, qualora
non sia
depositata insieme alla rivendicazione della priorità deve essere trasmessa
entro 6 mesi dal deposito
della domanda.
La documentazione può
essere depositata in formato elettronico purché provvisto degli elementi
che individuano l’ufficio di provenienza. La relativa traduzione in lingua
italiana continuerà ad essere prodotta su materiale cartaceo nel rispetto
di quanto già previsto dalla normativa brevettuale.
DIRITTI
Il pagamento deI
DIRITTI sui brevetti e modelli va effettuato sul c.c. postale n. 00668004 intestato all’ Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara. I
residenti all'estero possono provvedere al suddetto pagamento mediante
vaglia postale internazionale intestato all'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi.
Gli importi sono
indicati nella tabella seguente.
DIRITTI SUI BREVETTI
e MODELLI D'UTILITA' e REGISTRAZIONE SUI
DISEGNI E MODELLI (Decreto Ministeriale 2.04.2007-G.U.
N° 81de16/04/2007
A- BREVETTI
D'INVENZIONE INDUSTRIALE
Diritti di deposito |
Euro |
a) se la descrizione, riassunto e disegni
sono in modalità telematica |
50,00 |
b) se la descrizione, riassunto e disegni
sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine |
120,00 |
c) se la descrizione, riassunto e disegni
sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine ma non
superano le 20 pagine |
160,00 |
d) se la descrizione, riassunto e disegni
sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non
superano le 50 pagine |
400,00 |
e) se la descrizione, riassunto e disegni
sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 50 pagine |
600,00 |
f) per ogni rivendicazione oltre la decima
(1) |
45,00 |
g) per la ricerca (in assenza della
traduzione della lingua inglese delle rivendicazioni) |
200,00 |
Diritti per
mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno |
Euro |
Quinto anno |
60,00 |
sesto anno |
90,00 |
settimo anno |
120,00 |
ottavo anno |
170,00 |
nono anno |
200,00 |
decimo anno |
230,00 |
undicesimo anno |
310,00 |
dodicesimo anno |
410,00 |
tredicesimo anno |
530,00 |
quattordicesimo anno |
600,00 |
quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°) |
650,00 |
Diritti per licenza obbligatoria su brevetti
d'invenzione industriale |
Euro |
Per la domanda |
500,00 |
Per la concessione |
1.400,00 |
| |
Trascrizione di atti relativi ai brevetti
d’invenzione industriale, per ogni brevetto |
50,00 |
|
|
|
|
(l)
) I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni entreranno in vigore nei
termini e con le modalità fissati
con
proprio decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico
B) BREVETTI PER MODELLI DI UTILITA'
Diritti di
deposito |
Euro |
Per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in modalità
elettronica |
50,00 |
Per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato
cartaceo |
120,00 |
Diritti di
mantenimento in vita oltre il quinto anno |
Euro |
Secondo quinquennio |
500,00 |
Diritti per
licenza obbligatoria su brevetti di modelli d’utilità |
Euro |
Per la domanda |
250,00 |
Per la concessione |
1.000,00 |
Trascrizione di atti relativi ai brevetti di
modelli di utilità, per ogni brevetto |
50,00 |
C) REGISTRAZIONE PER MODELLI O DISEGNI (inclusi i
disegni tessili)
Diritti di
deposito |
Euro |
Diritti di deposito in formato cartaceo di domanda di
registrazione per un disegno o modello |
100,00 |
Diritti di deposito multiplo in formato cartaceo |
200,00 |
Diritti di deposito in modalità telematica di domanda di
registrazione per un disegno o modello |
50,00 |
Diritti di deposito multiplo in modalità telematica |
100,00 |
Diritti di proroga quinquennale della registrazione
per uno o più disegni o modelli oltre il quinto anno |
Secondo quinquennio |
30,00 |
terzo quinquennio |
50,00 |
quarto quinquennio |
70,00 |
quinto quinquennio |
80,00 |
Trascrizioni di atti relativi alla registrazione per uno o più
disegni o modelli, per ogni registrazione |
50,00 |
D) DIRITTI DI DEPOSITO OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE
DEI MARCHI
Diritti di deposito
opposizione alla registrazione marchi |
250,00 |
E) DIRITTI DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA (art. 192 C.P.I.)
Per istanza di
continuazione della procedura di cui all’art. 192 del C.P.I. |
300,00 |
F) DIRITTI DI MORA
Per il ritardo del
mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza) |
100,00 |
G)
DIRITTO FORFETARIO UNA TANTUM PER I QUINQUENNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI
MODELLI DI UTILITA’ E DEI DISEGNI E MODELLI LA CUI DECORRENZA E’ INTERVENUTA NELL’ANNO 2006
Secondo quinquennio
del modello di utilità |
400,00 |
Secondo quinquennio
della registrazione per uno o più Disegni e Modelli |
24,00 |
Terzo quinquennio
della registrazione per uno o più Disegni e Modelli |
40,00 |
Quarto quinquennio
della registrazione per uno o più Disegni e Modelli |
56,00 |
Quinto quinquennio
della registrazione per uno o più Disegni e Modelli |
64,00 |
COSA E' UN MARCHIO
DI IMPRESA
Possono costituire
marchi di impresa i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in
particolare le parole compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
cifre, i suoni, la forma del
prodotto o delle confezioni di esso, le combinazioni o le tonalità
cromatiche, purchè siano atti a
distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre
imprese.
DIRITTI DERIVANTI
DALLA REGISTRAZIONE
Il titolare del
marchio registrato ha diritto da farne uso per contraddistinguere i propri
prodotti o
servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi
identici o affini. Nel caso di marchi
rinomati il divieto si estende anche a quelli non affini.
I diritti nascenti
dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione
della
domanda ad uno degli UFFICI MARCHI e BREVETTI delle Camere di Commercio, la
registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purchè la domanda
venga presentata entro i 12 mesi precedenti la scadenza del decennio in corso
o nei 6 mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.
REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
Affinché uno dei
segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che
esso abbia i seguenti requisiti:
novità - è la
mancanza di analoga applicazione sul mercato. La novità peraltro non
difetta qualora il
marchio precedente sia scaduto da oltre 2 anni ( 3 se trattasi di marchio
collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale;
capacità distintiva -
è la capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quello di altri;
liceità - quando non
è contrario all'ordine pubblico e al buon costume.
Non possono
costituire oggetto di registrazione segni quali ad esempio gli stemmi, i
ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i segni divenuti
di uso comune ecc.
TITOLARITA' DEL
MARCHIO
Titolare del marchio
è colui che ne chiede la registrazione per l'utilizzo nella fabbricazione e
commercializzazione di prodotti o nella prestazione di servizi.
Possono essere
richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o
collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o
l'origine di determinati prodotti o servizi; possono essere usati perciò da
piu' persone che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di
qualità e ai relativi controlli.
I marchi di impresa
sono concessi anche agli stranieri a condizione di reciprocità.
COME SI OTTIENE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO
La domanda di
brevetto per marchio deve essere redatta su apposito modulo e depositata
presso uno
degli UFFICI MARCHI E BREVETTI delle Camere di Commercio.
N.B. A decorrere dal 19.03.2005 la
domanda deve contenere:
1. Al
Paragrafo E, casella [E2] l'indicazione dei prodotti e/o servizi e, quindi:
se è rivendicata tutta la classe occorre riportare l'intestazione completa
della classe interessata secondo la classificazione di Nizza, se il
marchio protegge solo alcuni prodotti o servizi, elencati nella classe
interessata, è necessario indicare tali prodotti e/o servizi;
2. Al
paragrafo C, oltre all'indicazione del marchio l'indicazione del tipo
aggiunta tra parentesi, ovvero "verbale" quando costituito
solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali, "figurativo" quando costituto da elementi grafici o figurativi accompagnato o meno da
elementi verbali "tridimensionale" "figurativo
a colori" se il marchio è a colori;
3. Al
paragrafo L, relativo alle annotazioni speciali, l'eventuale indicazione di
marchio collettivo, ove la domanda riguarda tale caso, gli estremi del
deposito di eventuale procura generale o lettera d'incarico generale ove
presenti e, nel caso in cui la lettera d'incarico non viene depositata
contestualmente alla domanda, l'indicazione "lettera d'incarico
segue".
Alla domanda devono
essere allegati:
- un esemplare di
marchio applicato su foglio A4
- l'attestazione del
versamento delle tasse di concessione governativa,
- l'attestazione del
pagamento dei diritti di segreteria sul c/c 206672 intestato alla Camera di
Commercio di L'Aquila pari ad € 43,00 - comprensivo dei diritti per copia
autentica del verbale di deposito - ovvero € 40,00 se non viene richiesta
l'anzidetta copia autentica.
Nel caso di domanda
di registrazione di un marchio collettivo dovrà essere allegata anche una
copia del regolamento concernente l'uso di tale marchio e relativi
controlli e sanzioni.
POSSIBILITA' DI
RIVENDICARE UNA PRIORITA'
Anche per i marchi è
possibile rivendicare la priorità di un deposito effettuato in uno dei
Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi secondo le modalità previste per
i modelli di utilità.
TASSE
Le tasse di
concessione governativa per la registrazione di un marchio deve essere
corrisposta all'atto della domanda, in una unica soluzione per l'intero
decennio di validità, sul c.c. postale n. 82618000 intestato all’
Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.
Ai fini della
rinnovazione, per successivi periodi decennali, la relativa tassa deve,
invece, essere
corrisposta entro i 12 mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o
entro i 6 mesi successivi con l'applicazione di una mora.
Gli importi sono
indicati nella tabella seguente.
TABELLA DELLE TASSE
DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
MARCHIO
Primo deposito |
Euro |
Tassa di
registrazione comprensiva di una classe |
101,00 |
Per ogni classe
aggiuntiva |
34,00 |
Rinnovazione |
|
Tassa di
rinnovazione comprensiva di una classe |
67,00 |
Per ogni classe
aggiuntiva |
34,00 |
MARCHIO COLLETTIVO
Primo deposito |
|
Tassa di
registrazione (riguardante generi di una o più classi) |
337,00 |
Rinnovazione |
|
Tassa di
rinnovazione (riguardante generi di una o più classi) |
202,00 |
MARCHI E MARCHI COLLETTIVI
Per lettera
d’incarico (presentazione tramite mandatario) |
34,00 |
Per ritardo
nella rinnovazione (entro il semestre) |
34,00 |
Per trascrizione
di atto di trasferimento |
81,00 |
MARCHIO
INTERNAZIONALE
Domanda di registrazione o rinnovazione |
135,00 |
Per lettera
d’incarico (presentazione tramite mandatario) |
34,00 |
Per trascrizione
di atto di trasferimento |
81,00 |
MARCHIO
INTERNAZIONALE
Per ottenere la
registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in
Italia, quale Paese di origine, occorre presentare, presso un UFFICIO
MARCHI E BREVETTI delle Camere di Commercio, distintamente per marchio, i
seguenti documenti:
1.domanda da
redigersi su carta da bollo
2.modello MM1 o MM2 o
MM3 in triplice copia ( moduli appositamente predisposti dall'OMPI -
Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra);
3.atto di procura o
lettera di incarico in bollo corredata dalla ricevuta di versamento di EURO
34,00 sul c.c. n. 82618000 intestata all’ Agenzia delle Entrate,
Centro Operativo di Pescara, qualora esista mandatario per la
presentazione della domanda;
4.8 riproduzioni del
marchio in bianco e nero
5.55 riproduzioni a
colori del marchio qualora il richiedente rivendichi uno o piu' colori come
elemento distintivo;
6.ricevuta di
versamento della TT.CC.GG. di EURO 135,00 da effettuarsi sul c.c.
n.82618000 intestato all’ Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di
Pescara.
7.ricevuta di
versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI.
La
registrazione ha una validità di 20 anni e ai fini del rinnovo l'OMPI
provvede ad inviare direttamente al titolare, 6 mesi prima della scadenza,
apposito modulo da restituire compilato. Copia di tale modulo e
ricevuta del versamento della tassa nazionale dovranno essere allegati
all'istanza che l'interessato invierà contemporaneamente all'Ufficio
Italiano.
TRASCRIZIONE DI
ATTI PER INVENZIONI MODELLI E MARCHI
Per la trascrizione degli atti che
trasferiscono la proprietà dei brevetti, degli atti costitutivi o di
rinuncia a diritti su brevetti o che comunque ne modificano il godimento,
il richiedente (persona o società a cui è trasferito il diritto) deve
depositare personalmente o a mezzo di rappresentante – debitamente fornito
di procura o lettera di incarico – direttamente al Ministero dello Sviluppo
Economico – DGSCP – UIBM, Via Molise n. 19 Roma, ovvero presso una
qualsiasi Camera di Commercio – Servizio brevetti i seguenti documenti:
1. istanza al Ministero dello
Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in doppio
originale in bollo da € 14,62 nella quale devono essere indicati
a) il titolare dei brevetti, o
suo avente causa, a carico del quale viene chiesta la trascrizione;
b) la persona o la società e
relativo domicilio, a favore della quale viene chiesta la trascrizione;
c) la data e la natura del titolo
per il quale si chiede la trascrizione, gli estremi della sua registrazione
e, se si tratta di atto pubblico, il notaio rogante;
d) l’indicazione precisa
dell’oggetto dell’atto da trascrivere;
e) gli estremi dei brevetti per i
quali si chiede la trascrizione (numero e data), qualora non fossero stati
ancora rilasciati indicare gli estremi della domanda;
f) eventuale rappresentante
(consulente in proprietà intellettuale o avvocato iscritto all’albo)
nominato per la richiesta di trascrizione;
2. copia
autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della
scrittura privata autenticata, da cui risulta il cambiamento di titolarità o
dell’atto che costituisce modifica o estingue i diritti personali o reali
di godimento e garanzia, ovvero copia dei verbali e delle sentenze, osservate le norme della
legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure,
in caso di fusione, una certificazione rilasciata dal Registro delle
imprese o altra autorità competente; in caso di cessione si dovrà
presentare una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal
cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della
cessione; in caso di rinuncia si presenterà una dichiarazione di rinuncia
sottoscritta dal titolare;
3. atto di procura o lettera di
incarico, in bollo, ove esista mandatario per la presentazione della domanda,
ai sensi dell’art. 201 del Dlgs 10.2.2005, n. 30;
4. attestazione del versamento dei diritti dovuti per
trascrizione da effettuarsi sul conto corrente postale n. 668004, ovvero n.
82618000 per i marchi, intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara
Ai sensi dell’art. 196, comma
2, del D.Lgs. n. 30 /2005, quando la trascrizione riguarda più diritti di
proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi alla stessa
persona, è sufficiente una sola richiesta a condizione che il beneficiario
del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia
dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di
tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano specificati nella
richiesta medesima.
I documenti redatti in lingua
straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana;
la certificazione comprovante la fusione di società, il contratto di
cessione e l’estratto del contratto di cessione nonché i documenti
comprovanti un cambiamento di titolare, che non derivi da contratto o da
fusione devono essere certificate conformi al testo straniero dalla
rappresentanza diplomatica o consolare del Paese, in cui il testo fu
formato, ovvero da un traduttore ufficiale ai sensi dell’art. 33 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 |