Proroga versamento diritto annuale 2019 al 30 settembre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).
L'art. 12-quinques, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019 proroga al 30 settembre 2019 la scadenza per i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.
La proroga stabilita con il decreto sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2019, senza alcuna maggiorazione.
La proroga si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64 del 28.6.2019) , risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
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Confermati per il 2019 gli importi del 2018.
Anche per il 2019 le modalità di determinazione del diritto annuale tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici.
Riferimenti normativi:
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Riferimenti e contatti
Via dell'Industria, Nucleo Industriale di Bazzano, L'Aquila, 67100, Abruzzo, Italia Telefono: 0862 667246
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Domande frequenti
Il diritto annuale corrispondente all'anno del decesso è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d’inventario.
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La maggiorazione dello 0,40%, dovuta a titolo di interessi corrispettivi per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza deve essere calcolata e sommata, senza arrotondamento, al diritto annuale che mantiene invariato il codice tributo (3850). Occorre applicarla anche in caso di versamento in compensazione di tributi diversi dal diritto annuale.
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Sia le società in liquidazione che le società inattive sono tenute al pagamento del diritto annuale. Il diritto annuale infatti è dovuto da tutte le imprese iscritte al Registro Imprese.
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Le società di capitali che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Solo nel caso che il versamento venga effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui sopra, l'importo deve essere maggiorato dello 0,40% (senza arrotondamento).
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