Le informazioni sono in fase di aggiornamento.
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Sì, ma il costo è carico dell'utente
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Solo presso la sede centrale dell'Aquila.
Avezzano e Sulmona sono sportelli decentrati, preposti al SOLO ritiro dei moduli compilati che fanno pervenire all'Ufficio.
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No, l'attestazione non deve essere richiesta
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La norma prevede che la CCIAA competente è quella del luogo in cui l'attività autonoma deve essere svolta.
La norma fa altresì riferimento al competente ordine professionale nel caso in cui si tratti di un professionista.
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Bisogna richiedere l'attestazione relativa alla disponibilità finanziaria quando:
1. lo straniero deve entrare in Italia
2. quando lo straniero sia già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale, permesso in fase di scadenza
3. in caso di conversione di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari
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L'interessato ovvero un proprio procuratore. In quest'ultimo caso, è necessario che venga redatta una procura, anche speciale, da esibire all'ufficio in sede di istanza.
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E' necessario dimostrare la disponibilità reale della somma, che corrisponde alla capitalizzazione su base annua dell'assegno sociale.
Per l'entità dell'assegno sociale - che varia ogni anno - si rimanda al sito dell'INPS - www.inps.it
N.B.: per disponibilità reale deve intendersi la disponibilità effettiva sul territorio italiano di risorse economiche. Quest'ultima può essere dimostrata con attestazioni bancarie, attestazioni di Poste Italiane, libretti postali, conti correnti, etc.
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L’impresa è comunque tenuta al versamento dell’intera quota del diritto annuale relativo all’anno della cancellazione in quanto il diritto annuale non è in alcun modo frazionabile a mesi.
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Il diritto annuale corrispondente all'anno del decesso è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d’inventario.
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Effettuare la compensazione del credito derivante dal diritto annuale, mediante modello F24. La compensazione è consentita sia con quote di diritto annuale, sia con altri tributi o contributi dovuti ad altri Enti. L'importo che si desidera portare in compensazione deve essere indicato nella "Sezione IMU e altri tributi locali", specificando il codice ente "AQ", il codice tributo "3850", l’”anno” di riferimento el’importonella colonna“importi a credito compensati".
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Sia le società in liquidazione che le società inattive sono tenute al pagamento del diritto annuale. Il diritto annuale infatti è dovuto da tutte le imprese iscritte al Registro Imprese.
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Le società di capitali che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Solo nel caso che il versamento venga effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui sopra, l'importo deve essere maggiorato dello 0,40% (senza arrotondamento).
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La maggiorazione dello 0,40%, dovuta a titolo di interessi corrispettivi per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza deve essere calcolata e sommata, senza arrotondamento, al diritto annuale che mantiene invariato il codice tributo (3850). Occorre applicarla anche in caso di versamento in compensazione di tributi diversi dal diritto annuale.
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Sull’argomento delle trasformazioni di natura giuridica, il Ministero delle attività produttive (con circolare n. 555358 del 25/7/03) ha chiarito che, poiché tutte le società sono iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, le trasformazioni sono ininfluenti ai fini della determinazione del diritto annuale.
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Il diritto annuale versato per l'iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale assolve l’obbligo relativo all'anno in corso e, quindi, il diritto non deve più essere pagato alla scadenza di giugno.
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Nella sezione ordinaria del Registro Imprese sono iscritti: ◦gli imprenditori commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile;
- le società di cui all'art. 2200 del codice civile (S.n.c., S.a.s., S.p.A., S.r.l., cooperative e sedi secondarie di società italiane o estere);
- i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art.2615-ter del codice civile;
- i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
- le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. n.218 del 31/5/95
Nella sezione speciale del Registro Imprese sono iscritti: ◦gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo e piccoli commercianti, che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia);
- le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
- le società tra avvocati di cui all’art. 16 comma 2 del D.Lgs. 96/2001.
Nella sezione speciale sono altresì annotate le imprese artigiane. Queste ultime, però, se costituite in forma societaria, sono soggette anche all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese, al pari delle altre società, quindi ai fini del versamento del diritto annuale verseranno sulla base del fatturato dell’esercizio precedente.
Nel REA sono iscritti: ◦gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista, purchè non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, di cui alla lettera a) del’art. 9 D.P.R. 581/7.12.1995.
- gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unità locali, di cui alla lettera b) del’art. 9 D.P.R. 581/7.12.1995.
La sezione di appartenenza, ovvero l’iscrizione nel REA, sono indicati nella visura o nel certificato camerale.
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