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REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI |
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ESAME PROMOTORE FINANZIARIO La prova scritta dell'11 luglio 2008 (seconda sessione 2008) dell'esame da promotore finanziario sarà ripetuta il 15 settembre 2008. ATTIVITA’ D’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI S’informa che dal 27 marzo 2008, con il Decreto 37 del 22 gennaio 2008, sono entrate in vigore nuove norme relative al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per coloro che intendano avviare una delle attività precedentemente regolate dalla legge 46/1990 (elettricisti, termoidraulici, ascensoristi, antincendio) Obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, esterno, dell’Ente camerale per i vari luoghi di lavoro Call center Artigianato
Gli utenti potranno ottenere tutte le risposte ai quesiti sulla compilazione e spedizione delle pratiche all’albo. Il numero telefonico da utilizzare sarà il seguente: 199 509050 tariffa unica nazionale di 11,88 eurocent a minuto + IVA Call center
Registro Imprese
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REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTILe Camere di Commercio hanno il compito di provvedere alla pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari al fine di dare pubblicità dei protesti levati per il mancato pagamento di cambiali-pagherò, tratte accettate o assegni bancari e lo fa mediante la tenuta e l'aggiornamento del Registro informatico dei protesti. Il Registro informatico dei protesti contiene, per ciascun protesto, le notizie relative alla data e al luogo in cui è stato levato, al nominativo e al domicilio del protestato, al tipo, importo e scadenza dell'effetto protestato. Il Registro è accessibile al pubblico e la consultazione può essere effettuata su scala nazionale tramite i terminali delle Camere di Commercio. Al riguardo ciascuna Camera di Commercio, per la circoscrizione territoriale di competenza: • Pubblica, entro i primi 10 giorni di ogni mese, l’Elenco dei protesti di cambiali, tratte accettate e assegni levati dal giorno 27 di due mesi precedenti al giorno 26 del mese precedente (es.: entro il 10 giugno si pubblicano i protesti levati dal 27 aprile al 26 maggio) Riferimenti normativi Legge 12 febbraio 1995 n.77 - Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari Procedura di cancellazione La procedura si attiva su istanza di parte e ciascuna domanda può riguardare più protesti, i quali devono comunque essere riferiti ad uno stesso soggetto giuridico e può contenere protesti relativi anche a mesi diversi. Nel caso di cointestazione del protesto a più persone fisiche la domanda può essere presentata anche da una sola delle persone interessate, la quale richiede la cancellazione anche per le altre. Cancellazione di protesti per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata La richiesta di cancellazione può essere effettuata solo dal debitore e solo per le cambiali o vaglia cambiari; deve essere prodotta alla Camera di Commercio che ha pubblicato i protesti. Cosa occorre presentare: 1. Domanda (scarica Mod. 1) in bollo da € 14,62 compilata e sottoscritta dal debitore in presenza del dipendente addetto con accertamento dell’identità dello stesso, ovvero sottoscritta dal debitore (persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro) e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore medesimo; Cosa fare quando il debitore non ha il titolo (cambiale o tratta accettata) Se il creditore non ha ancora il titolo che deve restituire al debitore dopo il pagamento, il debitore deve allegare alla domanda di cancellazione da presentare alla Camera di Commercio gli originali dei seguenti atti: Se il titolo è stato smarrito, rubato o distrutto, il debitore deve allegare alla domanda di cancellazione da presentare alla Camera di Commercio: Cancellazione di protesti di assegni (bancari e postali) I protesti di assegni non si possono cancellare per avvenuto pagamento, come previsto per le cambiali o tratte accettate. Per gli assegni protestati, e pagati entro 60 giorni, non si può evitare la pubblicazione del protesto ma, in alcuni casi, si possono evitare le sanzioni previste dalla legge 386/1990. Per avere informazioni in proposito rivolgersi alla Banca o all’Agenzia postale dove è aperto il conto corrente o alla Prefettura. Per cancellare dal Registro informatico dei protesti gli assegni pagati dopo il protesto occorre prima ottenere la riabilitazione dal Tribunale. Ottenuto il decreto di riabilitazione dal Tribunale, può essere presentata domanda di cancellazione alla Camera di Commercio che ha pubblicato i protesti, pertanto alla Camera di Commercio dell’Aquila possono essere presentate esclusivamente domande per i protesti levati in provincia di L’Aquila. Cosa occorre presentare: 1. Domanda (scarica modello 4) in bollo da € 14,62 compilata e sottoscritta dal debitore in presenza del dipendente addetto con accertamento dell’identità dello stesso, ovvero sottoscritta dal debitore (persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro) e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore medesimo; N.B. Prima di procedere alla cancellazione, la Camera di Commercio dovrà provvedere a pubblicare nel Registro informatico dei protesti la notizia della loro riabilitazione per 10 giorni. Cancellazione dei protesti di cambiali e tratte accettate pagate oltre 12 mesi– (Per RIABILITAZIONE) La domanda di cancellazione per riabilitazione (scarica Mod. 4) può essere presentata alla Camera di Commercio solo dopo aver ottenuto il decreto di riabilitazione dal tribunale e consente di depennare definitivamente l’informazione del protesto dal Registro informatico. Cancellazione di protesti ritenuti illegittimi e/o erronei di cambiali, tratte accettate e assegni La domanda di cancellazione (scarica Mod. 5) per tali fattispecie può essere presentata sia dai privati, che dalle banche, dagli uffici postali e dagli ufficiali levatori. È necessario: N.B.: la Camera di Commercio I.A.A. ha poteri di decisione limitati alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto. La Camera di Commercio non può entrare nel merito di questioni che sono all’origine dei protesti (es. truffe, controversie contrattuali) e che rendono necessario un confronto tra le parti. Tali questioni possono essere sollevate dinanzi al Tribunale.
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