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News

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

ESAME PROMOTORE FINANZIARIO

La prova scritta dell'11 luglio 2008 (seconda sessione 2008) dell'esame da promotore finanziario sarà ripetuta il 15 settembre 2008.

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ATTIVITA’ D’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI

S’informa che dal 27 marzo 2008, con il Decreto 37 del 22 gennaio 2008, sono entrate in vigore nuove norme relative al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per coloro che intendano avviare una delle attività precedentemente regolate dalla legge 46/1990 (elettricisti, termoidraulici, ascensoristi, antincendio)

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Obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, esterno, dell’Ente camerale per i vari luoghi di lavoro

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Ufficio Metrico
Nuove tariffe per la verifica degli strumenti di misura
continua
ARTIGIANATO
Nuova disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia
continua
Call center Artigianato
Gli utenti potranno ottenere tutte le risposte ai quesiti sulla compilazione e spedizione delle pratiche all’albo.
Il numero telefonico da utilizzare sarà il seguente: 199 509050 tariffa unica nazionale di 11,88 eurocent a minuto + IVA
Call center Registro Imprese 199509050
tariffa unica nazionale di 11,88 eurocent a minuto + IVA per rispondere a tutti i quesiti sulla compilazione e spedizione della pratica telematica con firma digitale

Ultimo indice ISTAT per le
rivalutazioni monetarie

Ufficio statistica

 

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

Le Camere di Commercio hanno il compito di provvedere alla pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari al fine di dare pubblicità dei protesti levati per il mancato pagamento di cambiali-pagherò, tratte accettate o assegni bancari e lo fa mediante la tenuta e l'aggiornamento del Registro informatico dei protesti.

Il Registro informatico dei protesti contiene, per ciascun protesto, le notizie relative alla data e al luogo in cui è stato levato, al nominativo e al domicilio del protestato, al tipo, importo e scadenza dell'effetto protestato.
I nominativi dei protestati vengono conservati nel Registro per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione, fatta salva la facoltà, se ne ricorrono i presupposti, di presentare istanza di cancellazione.

Il Registro è accessibile al pubblico e la consultazione può essere effettuata su scala nazionale tramite i terminali delle Camere di Commercio.
La pubblicità dei protesti si prefigge lo scopo di accrescere il livello di certezza e di trasparenza nei rapporti commerciali.
La consultazione del Registro informatico dei protesti assume, infatti, particolare importanza per poter valutare l'affidabilità di un interlocutore economico o per dimostrare la propria affidabilità.

Al riguardo ciascuna Camera di Commercio, per la circoscrizione territoriale di competenza:

• Pubblica, entro i primi 10 giorni di ogni mese, l’Elenco dei protesti di cambiali, tratte accettate e assegni levati dal giorno 27 di due mesi precedenti al giorno 26 del mese precedente (es.: entro il 10 giugno si pubblicano i protesti levati dal 27 aprile al 26 maggio)
• Riceve le istanze di cancellazione dal Registro e, nel termine di 20 giorni, provvede all’accoglimento o rigetto delle stesse con determina dirigenziale.
• Provvede alla restituzione su richiesta dei titoli originali depositati dall’istante dopo che l’atto è divenuto esecutivo.

Riferimenti normativi

Legge 12 febbraio 1995 n.77 - Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari
Legge 7 marzo 1996 n. 108 - Disposizioni in materia di usura (si vedano gli art 17 e 18 sulla riabilitazione e la sospensione in caso di usura)
Legge n 480/1995 art. 3 bis - Istituzione Registro Informatico dei protesti e durata conservazione dati
Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 9 agosto 2000, n. 316 - Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti
Legge 18 agosto 2000 n. 235 - Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari
Legge 12 dicembre 2002 n. 273 - Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (art. 45 - obbligo a carico del debitore di indicare anche il codice fiscale e/o dati anagrafici nella cambiale e tratta accettata)

Procedura di cancellazione

La procedura si attiva su istanza di parte e ciascuna domanda può riguardare più protesti, i quali devono comunque essere riferiti ad uno stesso soggetto giuridico e può contenere protesti relativi anche a mesi diversi.

Nel caso di cointestazione del protesto a più persone fisiche la domanda può essere presentata anche da una sola delle persone interessate, la quale richiede la cancellazione anche per le altre.

Cancellazione di protesti per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata

La richiesta di cancellazione può essere effettuata solo dal debitore e solo per le cambiali o vaglia cambiari; deve essere prodotta alla Camera di Commercio che ha pubblicato i protesti.

Cosa occorre presentare:

1. Domanda (scarica Mod. 1) in bollo da € 14,62 compilata e sottoscritta dal debitore in presenza del dipendente addetto con accertamento dell’identità dello stesso, ovvero sottoscritta dal debitore (persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro) e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore medesimo;
2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità dell’eventuale presentatore;
3. Versamento di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione in contanti all’atto della presentazione della domanda ovvero sul c/c postale 206672, intestato a Camera di Commercio I.A.A.- L’Aquila (casuale del pagamento: cancellazione protesti);
4. Originali quietanzati delle cambiali o tratte protestate.
Sono quietanzati i titoli che hanno sul retro la dicitura “pagato” e la data del pagamento apposti da .
La quietanza deve essere firmata:
• o dallo stesso ufficiale levatore (notaio, segretario comunale o ufficiale giudiziario)
• o dall’ultimo beneficiario che abbia richiesto il protesto ed in possesso del titolo protestato.
Costituisce quietanza anche:
• il timbro “pagato” apposto dalla Banca con la data chiaramente leggibile
• la dichiarazione rilasciata a parte dal beneficiario o dall’istituto di credito resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 tramite l’apposito modello (scarica Mod. 2)

Cosa fare quando il debitore non ha il titolo (cambiale o tratta accettata)

Se il creditore non ha ancora il titolo che deve restituire al debitore dopo il pagamento, il debitore deve allegare alla domanda di cancellazione da presentare alla Camera di Commercio gli originali dei seguenti atti:
 dichiarazione di avvenuto protesto da richiedere al pubblico ufficiale che ha levato il protesto;
 dichiarazione rilasciata dalla Banca di avvenuto deposito vincolato al portatore ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 290/1975 ( attuativo della legge 349/73) dalla quale risulti che è stato pagato l’importo della cambiale, le spese di protesto, gli eventuali interessi o altri oneri dovuti (scarica Mod. 3).

Se il titolo è stato smarrito, rubato o distrutto, il debitore deve allegare alla domanda di cancellazione da presentare alla Camera di Commercio:
 certificato di ammortamento in copia conforme all’originale rilasciato dal Tribunale del luogo di residenza (Ufficio volontaria giurisdizione). La procedura di ammortamento va richiesta dal creditore del titolo;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto pagamento, firmata in originale dal creditore che ha richiesto l’ammortamento, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del creditore stesso.

Cancellazione di protesti di assegni (bancari e postali)

I protesti di assegni non si possono cancellare per avvenuto pagamento, come previsto per le cambiali o tratte accettate.
Anche se vengono pagati subito dopo il protesto o comunque entro i 60 giorni previsti per il non inserimento nel CAI (Centrale di Allarme Interbancaria), i protesti degli assegni verranno pubblicati nel REPR ( Registro informatico dei protesti).

Per gli assegni protestati, e pagati entro 60 giorni, non si può evitare la pubblicazione del protesto ma, in alcuni casi, si possono evitare le sanzioni previste dalla legge 386/1990. Per avere informazioni in proposito rivolgersi alla Banca o all’Agenzia postale dove è aperto il conto corrente o alla Prefettura.

Per cancellare dal Registro informatico dei protesti gli assegni pagati dopo il protesto occorre prima ottenere la riabilitazione dal Tribunale.
Per informazioni sulla procedura di riabilitazione dai protesti e sulla documentazione da allegare occorre rivolgersi al Tribunale – Ufficio volontaria giurisdizione.
La domanda di riabilitazione può essere presentata solo se nell’ultimo anno solare l’interessato non ha subito altri protesti (di assegni – cambiali o tratte accettate).

Ottenuto il decreto di riabilitazione dal Tribunale, può essere presentata domanda di cancellazione alla Camera di Commercio che ha pubblicato i protesti, pertanto alla Camera di Commercio dell’Aquila possono essere presentate esclusivamente domande per i protesti levati in provincia di L’Aquila.

Cosa occorre presentare:

1. Domanda (scarica modello 4) in bollo da € 14,62 compilata e sottoscritta dal debitore in presenza del dipendente addetto con accertamento dell’identità dello stesso, ovvero sottoscritta dal debitore (persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro) e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore medesimo;
2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità dell’eventuale presentatore;
3. Versamento di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione in contanti all’atto della presentazione della domanda ovvero sul c/c postale 206672, intestato a Camera di Commercio I.A.A.- L’Aquila (casuale del pagamento: cancellazione protesti);
4. copia conforme del provvedimento di riabilitazione rilasciato dal Tribunale.

N.B. Prima di procedere alla cancellazione, la Camera di Commercio dovrà provvedere a pubblicare nel Registro informatico dei protesti la notizia della loro riabilitazione per 10 giorni.

Cancellazione dei protesti di cambiali e tratte accettate pagate oltre 12 mesi– (Per RIABILITAZIONE)

La domanda di cancellazione per riabilitazione (scarica Mod. 4) può essere presentata alla Camera di Commercio solo dopo aver ottenuto il decreto di riabilitazione dal tribunale e consente di depennare definitivamente l’informazione del protesto dal Registro informatico.
L’istanza deve essere pertanto corredata dal decreto di riabilitazione in originale o copia conforme e deve essere sottoscritta dal debitore in presenza del dipendente addetto con accertamento dell’identità dello stesso ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (debitore); ove sia presentata da un terzo incaricato, si richiede anche la firma di quest’anno, nonché la fotocopia del documento di identità del presentatore.
In caso di società, l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Cancellazione di protesti ritenuti illegittimi e/o erronei di cambiali, tratte accettate e assegni

La domanda di cancellazione (scarica Mod. 5) per tali fattispecie può essere presentata sia dai privati, che dalle banche, dagli uffici postali e dagli ufficiali levatori.
Fondamentale è la presentazione della documentazione che dimostri quanto affermato dal richiedente.

È necessario:
1. domanda in bollo da € 14,62 compilata e firmata in originale dal richiedente (soggetto protestato, o Direttore di banca o postale, o Ufficiale Levatore) con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento valido di chi firma e dell’ eventuale presentatore;
2. Specificare esplicitamente nella domanda i motivi per i quali si ritiene la levata dei protesti illegittima o erronea;
3. Allegare la documentazione ritenuta idonea a comprovare l’illegittimità o l’erroneità della levata dei protesti;
4. Allegare, se in possesso, i titoli di cui si chiede la cancellazione
5. Effettuare un versamento di € 8,00, per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione, in contanti all’atto della presentazione della domanda ovvero sul c/c postale, intestato a Camera di Commercio I.A.A. - L’Aquila (causale del pagamento: cancellazione protesti).

N.B.: la Camera di Commercio I.A.A. ha poteri di decisione limitati alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto.

La Camera di Commercio non può entrare nel merito di questioni che sono all’origine dei protesti (es. truffe, controversie contrattuali) e che rendono necessario un confronto tra le parti. Tali questioni possono essere sollevate dinanzi al Tribunale.

MODULISTICA

MODELLO DI ISTANZA  DI CANCELLAZIONE PER AVVENUTO PAGAMENTO   (Mod. 1)     

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Mod. 2) (ART. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Cambiali e/o tratte accettate
Fac-simile di attestazione della costituzione del Deposito Vincolato (Mod. 3) (compilato e firmato in originale su carta intestata della Banca)    
    

MODELLO DI ISTANZA DI CANCELLAZIONE PER RIABILITAZIONE (Mod. 4)

MODELLO DI ISTANZA DI CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMA O ERRONEA LEVATA DEL PROTESTO (Mod. 5)                             

Calcolo rivalutazione monetaria e interessi legali