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Il Registro delle Imprese

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LA CONVERSIONE DEL CAPITALE
SOCIALE IN EURO

L'introduzione nel nostro sistema economico dell'euro come moneta di conto ha reso necessari una serie di interventi volti a chiarire le procedure e le modalità di trasformazione della moneta nazionale.
Relativamente alle società il D.Lgs. 213/98 (decreto di introduzione dell'euro) ha dettato le regole di conversione del capitale sociale in euro per le società già costituite ed ha fissato la data del 31/12/2001 come termine per effettuare tale operazione.
Per le società di nuova costituzione il capitale deve essere espresso in euro rispettando i seguenti valori minimi relativi ad importi di capitale, azioni e quote:
· Le S.P.A. e le S.A.P.A. devono avere un capitale non inferiore a 100.000 euro ed il valore nominale delle azioni dovrà essere di un euro o multipli;
· Le S.R.L. devono avere un capitale non inferiore a 10.000 euro e le quote non possono essere di valore inferiore ad un euro.

Relativamente alle società di capitali il D.Lgs. 213/98 disciplina due procedure di conversione:

1. La PROCEDURA ORDINARIA (con delibera dell'assemblea straordinaria) è obbligatoria quando si verificano una o entrambe le seguenti possibilità:
· Il valore nominale delle azioni è pari o inferiore a L.200;
· Si intende modificare il capitale sociale in termini diversi da quelli previsti per la procedura semplificata.
In ogni caso il valore delle azioni espresso in euro non deve avere più di due cifre decimali.

2. La PROCEDURA SEMPLIFICATA (con verbale dell'organo amministrativo) adottabile dalle S.P.A. con azioni il cui valore nominale è superiore alle 200 lire e, in base all'art.9 della Legge 383/2001 ("legge dei 100 giorni"), anche dalle S.R.L.

Tale procedura può essere così sintetizzata (per un esempio vedi anche gli allegati a e b):
- conversione del valore nominale di ogni singola azione o quota al tasso di conversione fissato a L.1.936,27;
- arrotondamento alla seconda cifra decimale (per eccesso mediante utilizzo delle riserve o per difetto mediante accredito delle riserve);
- moltiplicazione del valore così ottenuto per il totale delle azioni.
Il risultato così ottenuto costituisce il valore del capitale sociale espresso in euro.

Per le società di persone il già citato art.9 della legge n.383/2001 ha chiarito che la deliberazione di conversione degli "importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce un mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci".
Da ciò si deduce la non obbligatorietà ma la mera facoltà del deposito dell'iscrizione della conversione nel Registro delle Imprese.


LA CONVERSIONE DEL CAPITALE IN EURO E IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Per il deposito presso il Registro delle Imprese delle delibere di conversione del capitale in euro si presentano i seguenti modelli ed atti:

Procedura semplificata

Società di capitali: Mod. S2 riquadro 8, intercalare S, delibera dell'organo amministrativo.

Società di persone: Mod. S2 riquadro 10, intercalari P, nessun atto.

Società cooperative e consorzi: Mod S2, riquadro 21, nessun atto.

Procedura ordinaria

Società di capitali: Mod. S2 riquadro 8, intercalare S, delibera dell'assemblea straordinaria.

N.B.
Dal 9 dicembre 2002 i suddetti modelli cartacei sono sostituiti dal supporto informatico FEDRA.

Di seguito puoi effettuare il download della documentazione relativa a:

Diritti di segreteria ed esempi di conversione

 

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