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LA
CONVERSIONE DEL CAPITALE
SOCIALE IN EURO
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L'introduzione
nel nostro sistema economico dell'euro
come moneta di conto ha reso necessari
una serie di interventi volti a chiarire
le procedure e le modalità di trasformazione
della moneta nazionale.
Relativamente alle società il D.Lgs.
213/98 (decreto di introduzione dell'euro)
ha dettato le regole di conversione del
capitale sociale in euro per le società
già costituite ed ha fissato la
data del 31/12/2001 come termine per effettuare
tale operazione.
Per le società di nuova costituzione
il capitale deve essere espresso in euro
rispettando i seguenti valori minimi relativi
ad importi di capitale, azioni e quote:
· Le S.P.A. e le S.A.P.A. devono
avere un capitale non inferiore a 100.000
euro ed il valore nominale delle azioni
dovrà essere di un euro o multipli;
· Le S.R.L. devono avere un capitale
non inferiore a 10.000 euro e le quote
non possono essere di valore inferiore
ad un euro.
Relativamente
alle società di capitali il D.Lgs.
213/98 disciplina due procedure di conversione:
1.
La PROCEDURA ORDINARIA (con delibera dell'assemblea
straordinaria) è obbligatoria quando
si verificano una o entrambe le seguenti
possibilità:
· Il valore nominale delle azioni
è pari o inferiore a L.200;
· Si intende modificare il capitale
sociale in termini diversi da quelli previsti
per la procedura semplificata.
In ogni caso il valore delle azioni espresso
in euro non deve avere più di due
cifre decimali.
2.
La PROCEDURA SEMPLIFICATA (con verbale
dell'organo amministrativo) adottabile
dalle S.P.A. con azioni il cui valore
nominale è superiore alle 200 lire
e, in base all'art.9 della Legge 383/2001
("legge dei 100 giorni"), anche
dalle S.R.L.
Tale
procedura può essere così
sintetizzata (per un esempio vedi anche
gli allegati a e b):
- conversione del valore nominale di ogni
singola azione o quota al tasso di conversione
fissato a L.1.936,27;
- arrotondamento alla seconda cifra decimale
(per eccesso mediante utilizzo delle riserve
o per difetto mediante accredito delle
riserve);
- moltiplicazione del valore così
ottenuto per il totale delle azioni.
Il risultato così ottenuto costituisce
il valore del capitale sociale espresso
in euro.
Per
le società di persone il già
citato art.9 della legge n.383/2001 ha
chiarito che la deliberazione di conversione
degli "importi, espressi in lire,
delle quote di conferimento indicate nell'atto
costitutivo costituisce un mero atto interno
della società da adottare con semplice
delibera dei soci".
Da ciò si deduce la non obbligatorietà
ma la mera facoltà del deposito
dell'iscrizione della conversione nel
Registro delle Imprese.
LA CONVERSIONE DEL CAPITALE IN EURO E
IL REGISTRO DELLE IMPRESE
Per
il deposito presso il Registro delle Imprese
delle delibere di conversione del capitale
in euro si presentano i seguenti modelli
ed atti:
Procedura
semplificata
Società
di capitali: Mod. S2 riquadro 8, intercalare
S, delibera dell'organo amministrativo.
Società
di persone: Mod. S2 riquadro 10, intercalari
P, nessun atto.
Società
cooperative e consorzi: Mod S2, riquadro
21, nessun atto.
Procedura
ordinaria
Società
di capitali: Mod. S2 riquadro 8, intercalare
S, delibera dell'assemblea straordinaria.
N.B.
Dal
9 dicembre 2002 i suddetti modelli cartacei
sono sostituiti dal supporto informatico
FEDRA.
Di seguito puoi effettuare
il download della documentazione relativa
a:
Diritti
di segreteria ed esempi di conversione
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