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REGISTRO DEI PRODUTTORI DI PILE E ACCUMULATORI

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Nuove norme per agenti e rappresentanti di commercio e per agenti d’affari in mediazione

Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione direttiva servizi 2006/123/CE

Prime indicazioni operative

Il Decreto legislativo n. 59/2010, entrato in vigore dall’ 8 maggio 2010, ha soppresso il ruolo degli agenti d'affari in mediazione (art. 73) e il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (art. 74), pur mantenendo invariate le singole legislazioni di riferimento.

La nuova disciplina prevede un diverso iter procedimentale per l'esercizio di dette attività, che sono ora assoggettate - fermo restando il possesso dei requisiti personali, professionali e morali previsti dalle rispettive normative di settore - a dichiarazione di inizio attività (D.I.A) da presentare alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 19 comma 2- primo periodo della legge 241/90, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei prescritti requisiti.

La nuova disciplina, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del citato D. Lgs. N. 59/2010, troverà concreta applicazione successivamente all’emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del decreto di attuazione, con il quale saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi camerali, nonché le nuove procedure di iscrizione.

Nella fase transitoria - e cioè fino alla data di adozione del suddetto decreto attuativo - ai sensi  delle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3635/C del 6 maggio u.s.,  la dichiarazione di inizio attività corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, va presentata all’Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio dell’Aquila utilizzando l’apposita modulistica che trovi qui.

L’anzidetto Ufficio camerale provvederà a verificare il possesso dei requisiti e ad iscrivere provvisoriamente il soggetto richiedente nei soppressi ruoli, solo dopo la presentazione della Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.), da presentare al medesimo Ufficio Albi e Ruoli dopo  30 giorni dalla presentazione della D.I.A mediante l’utilizzo del modello C.I.A.

Per quanto riguarda modifiche e cancellazioni delle posizioni esistenti nei predetti ruoli si fa presente che le stesse continueranno ad essere gestite in modo dinamico al fine di mantenere aggiornati gli archivi.

Pertanto, tali domande continueranno ad essere presentate con le modalità precedenti utilizzando la precedente modulistica.

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