Nuove norme per agenti e rappresentanti di commercio e per agenti d’affari in mediazione
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Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione direttiva servizi 2006/123/CE
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Legge 30 luglio 2010, n. 122
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Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10 agosto 2010
Il Decreto legislativo n. 59/2010, entrato in vigore dall’ 8 maggio 2010, ha soppresso il ruolo degli agenti d'affari in mediazione (art. 73) e il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (art. 74), pur mantenendo invariate le singole legislazioni di riferimento.
La nuova disciplina, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del citato D. Lgs. N. 59/2010, troverà concreta applicazione successivamente all’emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del decreto di attuazione, con il quale saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi camerali, nonché le nuove procedure di iscrizione.
A decorrere dal 31 luglio 2010, fermo restando il possesso dei requisiti personali, professionali e morali previsti dalle rispettive normative di settore, il nuovo iter procedimentale per l'esercizio di dette attività, prevede la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) da presentare alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti il possesso dei prescritti requisiti.
La SCIA deve essere presentata :
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all’Ufficio Albi e Ruoli nel caso in cui il soggetto non svolga attività d’impresa;
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al Registro delle Imprese, tramite la procedura di Comunicazione Unica, nel caso in cui il soggetto svolga attività d’impresa;
Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività. I competenti Uffici hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.
MODULISTICA