Torna all'home page del sito della Camera di Commercio dell'Aquila

 

DIRITTO ANNUALE 2008

Download delle istruzioni (formato word)

Qui le modalità di calcolo della sanzione

sul sito di INFOIMPRESE.it sono disponibili

Analogamente, per i titolari di un certificato C.N.S., tramite i servizi di consultazione disponibili attraverso il sito http://telemaco.infocamere.it , è possibile verificare gratuitamente la situazione delle unità locali sul territorio nazionale. 

E' disponibile  un "foglio di calcolo" Excel  che la singola impresa può utilizzare per imputare i propri dati caratteristici (prov. della sede, fatturato, n. unità locali, ecc.) ed ottenere gli importi di diritto dovuto.

 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 1° febbraio 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 54 del 4 marzo 2008), ha determinato i diritti annuali dovuti  alle camere di commercio, per l’anno 2008, dalle imprese che al 1° gennaio o nel corso dell’anno, anche solo per una frazione di esso, risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, istituito in attuazione dell’art. 8 della L. n. 580/1993.

Il nuovo decreto segna il passaggio dal regime transitorio a quello definitivo e, pertanto, da quest'anno, tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese versano un diritto annuale commisurato al fatturato realizzato nell'anno precedente. Scompare, quindi, la clausola di salvaguardia finalizzata a contenere eventuali variazioni significative dei diritti annuali.

 

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2007 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività)
  • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2007 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2008
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2007 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2008
  • le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2007.
 


IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2008
Imprese di nuova iscrizione

Imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese:

  • Imprese individuali e società semplici agricole

 88,00 euro

  • Società semplici non agricole

144,00 euro

  • Società tra avvocati
    (di cui al comma 2 art. 16 del D.Lgs 2/02/01 n. 96)

170,00 euro


Imprese iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese:


sono tutte tenute al versamento dell'importo di euro 200,00 relativo alla prima fascia di fatturato.


Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2008, appartenenti ad imprese già iscritte al Registro Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello stabilito dall’art. 4 comma 2 del D.L. 01.02.2008 G.U. n° 54 del 04.03.2008.

Imprese già iscritte

 

SEDE

UNITA’
LOCALE

IMPRESE  INDIVIDUALI ISCRITTE  ED ANNOTATE NELLA

SEZIONE SPECIALE

€    88,00

€   18,00

SOCIETA’ SEMPLICI “AGRICOLE”

€    88,00

€   18,00

SOCIETA’ SEMPLICI “NON AGRICOLE”

€  144,00

€   29,00

SOCIETA’ ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE (DLGS 2/2/2002 N. 96 COMMA 2, ART. 16 – SOCIETA’ TRA AVVOCATI)

€  170,00

 

IMPRESE INDIVIDUALI  ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

€  200,00

€    40,00

SOCIETA’ COOPERATIVE

€  200,00

€    40,00

CONSORZI

€  200,00

€    40,00

SOCIETA’ DI PERSONE

€  200,00

€    40,00

SOCIETA’ DI CAPITALI

€  200,00

€    40,00


Sezione ordinaria

 

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria, ancorchè annotate nella Sezione Speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Fatturato

aliquote

da euro

a euro

0,00

100.000,00

200,00 euro (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

 

0,0001%
fino ad un massimo di 40.000,00 euro

Definizione di fatturato

Nell’ambito della procedura di determinazione del diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, si forniscono indicazioni esatte in merito al significato del termine “fatturato” di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del D.L. 11 maggio 2001 n. 359.
Con circolare n. 3513/C del 22.5.2001, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già fornito indicazioni in merito al concetto di “fatturato” in relazione alla categoria di soggetti cui si appartiene.
Con circolare 11 aprile 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la base imponibile per la determinazione dell’ammontare del fatturato, tenuto conto dei modelli di dichiarazione fiscale ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche, si ricava dai modelli IRAP ed in particolare:

  • per gli enti creditizi e finanziari, la somma degli importi indicati nella colonna "valori contabili" della sezione II al rigo IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) e al rigo IQ19 (commissioni attive) del quadro IQ del modello IRAP;
  • per i soggetti esercenti imprese di assicurazione, la somma degli importi indicati nella colonna "valori contabili" della sezione III al rigo IQ33 (premi) e IQ34 (altri proventi tecnici) del quadro IQ del modello IRAP;
  • per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma degli importi indicati nella colonna "valori contabili" della sezione I al rigo IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni ), IQ5 (altri ricavi e proventi), IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) del quadro IQ del modello IRAP;
  • per gli altri soggetti, la somma degli importi indicati nella colonna "valori contabili" della sezione I al rigo IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) del quadro IQ del modello IRAP


Unità locali

  • le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 110,00.


Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione ed esclusivamente con il modello F24, entro il termine (16 giugno 2008) previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (così come determinato dal D.L. 4.7.2006 n. 223 “Decreto Bersani”). Entro il trentesimo giorno dalla scadenza ordinaria (16 luglio 2008) il versamento va effettuato maggiorando le somme da versare dello 0,40%.


Arrotondamenti per il versamento effettuato nel termine ordinario
Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale:

  • prima cifra dopo la virgola uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso
  • prima cifra dopo la virgola inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto

Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06).
I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare il versamento con modello F24 cartaceo, indicandolo nella sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”. Per effettuare il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito http://www.agenziaentrate.it.


Si precisa che la camera di commercio provvederà ad inviare, a tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, una nota informativa contenente i dati necessari all’autodeterminazione del diritto dovuto e le istruzioni  per la compilazione del modello F24.


Si raccomanda di prestare particolare attenzione a richieste di pagamenti, da parte di soggetti diversi dalla camera di commercio,  a titolo di iscrizione in registri, albi, annuari e simili.

Compensazioni

E' possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito o con lo stesso diritto annuale.

Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore:

  • hanno versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno
  • hanno effettuato il versamento a favore di una Camera di Commercio per la quale il diritto non era dovuto.

1. La compensazione deve essere effettuata con modello F24 - sezione ICI ed altri Tributi locali,  indicando nelle seguenti colonne:

1.1. codice ente locale - AQ
1.2. codice tributo - 3850
1.3. anno di riferimento - anno del diritto a credito
1.4. importo a credito compensati - importo
2. La seconda sezione da compilare dipende dalla natura del tributo/contributo a debito.

NON E' POSSIBILE COMPENSARE GLI IMPORTI VERSATI CON IL CODICE 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).


Il diritto annuale, pagato nel primo mese successivo la scadenza del termine di versamento, nel caso in cui ci si avvalga dello strumento della compensazione di crediti vantati per altri tributi/contributi, deve essere maggiorato della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 3 Circolare n. 3587/c Ministero Attività Produttive).


RAVVEDIMENTO OPEROSO
Si ribadisce che, con circolare del Ministero delle Attività Produttive del 16/10/2003, è stata disposta l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, così come previsto dall’art. 13 del Dlgs 18/12/1997 n. 472 e dall’art. 6 D.M. 54/2005, al mancato o incompleto versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio. A tal proposito, si invitano le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2007, a regolarizzare la loro posizione contributiva, onde evitare il blocco della certificazione, come previsto dall’art. 24, comma 35 della legge 27/12/1997 n. 449.
Ravvedimento breve:

Ravvedimento lungo:

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali e indicando i seguenti codici:

  • 3850 per il tributo
  • 3851 per gli interessi
  • 3852 per la sanzione

L'anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo è l'anno di imposta cui si riferisce il versamento e non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione.
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del diritto (ovviamente nei casi di mancato/incompleto versamento), della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con un unico modello F24.

Sanzioni

Nei casi di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo i criteri e le modalità determinate dal Regolamento emanato con Decreto Interministeriale il 27 gennaio 2005, n. 54 ( G.U. n. 90 del 19 aprile 2005).
Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento camerale, approvato con delibera del Consiglio n. 15 del 15.12.2005, per la determinazione delle sanzioni amministrative,  si applica una sanzione del 10% sul diritto dovuto nei casi di tardivo versamento, del 30%, oltre alle maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 del citato Regolamento, per il versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni.

Per tardivo versamento il  Regolamento intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza.

Per omesso versamento il Regolamento intende il versamento effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento.

I Concessionari per la Riscossione (per L’Aquila Equitalia Gerit S.p.A.) stanno notificando alle imprese cartelle esattoriali emesse per violazioni inerenti il diritto annuale 2004 e 2005 (ruolo 10.9.2008), mentre hanno già provveduto alla notifica di cartelle esattoriali per il recupero del diritto anni 2001, 2002 e 2003 con ruoli emessi da questo Ente rispettivamente il 10.4.2006, 10.1.2007 e 25.10.2007, secondo i criteri e le modalità determinate con Decreto Interministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 (G.U. n. 90 del 19 aprile 2005) e dal Regolamento del Consiglio camerale n. 15 del 15.12.2005. 

Per una chiara lettura della cartella, ai fini dell’identificazione dell’impresa debitrice si prega di prestare massima attenzione al numero REA indicato (dettaglio degli addebiti) sotto i dati identificativi della Camera di Commercio che ha emesso il ruolo.
In base alle nuove disposizioni introdotte dagli art. 19 del DPR n. 602 del 1973 e 26 del D.lgs. n. 46 del 1999, come modificati, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, viene attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Per eventuali richieste di rateazione di importi di diritto annuale iscritti a ruolo bisogna rivolgersi, quindi, direttamente all’Agente della riscossione.


Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
Avverso il pagamento del diritto annuale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (art. 12, comma 2, della Legge 28/12/2001, n. 448), in bollo per atti giudiziari. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione della cartella con le modalità prescritte dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.


Per il calcolo degli importi da corrispondere e per la consultazione dei riferimenti normativi si consiglia di visitare i siti   Internet :

Normativa di riferimento

  • Diritto annuale 2008 - Decreto dell’ 01.02.2008 -  G.U. n. 54 del 4/03/2008
    (in formato pdf 422 Kb)
  • Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n° 3617/C del 04/03/2008
  • Diritto annuale 2007 - Decreto del 23.03.2007 - G.U. n. 122 del 28/05/2007
    (in formato pdf 489 Kb)
  • Comunicato stampa del 15/06/2007 Agenzia delle Entrate (in formato pdf 3 Kb)
  • Diritto annuale 2006 - Decreto del 28.3.2006 (in formato pdf 114 Kb)
  • Regolamento sanzioni amministrative- Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - G.U. n. 90 del 19/04/2005 ( in formato pdf Kb 112,0).
  • Diritto Annuale 2005 - Decreto del 23.3.2005 - G.U. n. 82 del 09/04/2005
    ( in formato pdf 114,0 Kb)
  • Ravvedimento operoso - Dlgs. n. 472/1997, art. 13 ( in formato pdf 75,3 Kb )
  • Diritto annuale 2004 - Decreto del 05.03.2004 - G.U. n. 75 del 30/03/2004
    (in formato pdf 112,0 Kb)
  • Diritto Annuale 2003 - Decreto del 23.5.2003 - G.U. n. 130 del 7/6/2003
    (in formato pdf 111Kb)
  • Diritto Annuale 2002 - Decreto del 17.5.2002 - G.U. n. 149 del 27.6.2002
    (in formato pdf 104 Kb)
  • Diritto Annuale 2001 - Decreto del 23.4.2001 - G.U. n.126 del 1.6.2001
    (in formato pdf 13,0 Kb)
  • Regolamento diritto annuale - D. M. n. 359/2001 (in formato word 33,0 Kb)
  • L. n. 580/1993 e successive modificazioni, art. 18 (in formato pdf 32,2 Kb)

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio Tributi della Camera di Commercio dell'Aquila ai numeri: tel. 0862 667231 – 0862 667246 o al call center al n. 199509050.

 

Download delle istruzioni (formato word)

 

 

 

Calcolo rivalutazione monetaria e interessi legali