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DIRITTO ANNUALE 2009 |
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 30 aprile 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 114 del 19 maggio 2009), ha determinato i diritti annuali dovuti alle camere di commercio, per l’anno 2009, dalle imprese che al 1° gennaio o nel corso dell’anno, anche solo per una frazione di esso, risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, istituito in attuazione dell’art. 8 della L. n. 580/1993. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:
Imprese iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese: sono tutte tenute al versamento dell'importo di euro 200,00 relativo alla prima fafascia di fatturato. Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2009, appartenenti ad imprese già iscritte al Registro Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello stabilito dall’art. 4 comma 2 del D.L. 01.02.2008 G.U. n° 54 del 04.03.2008. Imprese già iscritte
Sezione ordinariaPer tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria, ancorchè annotate nella Sezione Speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2008 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:
Definizione di fatturatoNell’ambito della procedura di determinazione del diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, si forniscono indicazioni esatte in merito al significato del termine “fatturato” di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del D.L. 11 maggio 2001 n. 359. Con circolare n. 3513/C del 22.5.2001, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già fornito indicazioni in merito al concetto di “fatturato” in relazione alla categoria di soggetti cui si appartiene. Con circolare n. 146515 dell’ 11 aprile 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la base imponibile per la determinazione dell’ammontare del fatturato, tenuto conto dei modelli di dichiarazione fiscale ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche, si ricava dai modelli IRAP ed in particolare:
Ulteriori precisazioni, in merito all’individuazione della base imponibile per la determinazione del fatturato dei contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, sono contenute nelle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3317 del 29.04.2008, n° 6214 del 12.06.2008 e n° 19230 del 03.03.2009. Unità locali
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione ed esclusivamente con il modello F24, entro il termine (16 giugno 2009) previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (così come determinato dal D.L. 4.7.2006 n. 223 “Decreto Bersani”). Entro il trentesimo giorno dalla scadenza ordinaria (16 luglio 2009) il versamento va effettuato maggiorando le somme da versare dello 0,40%. Arrotondamenti per il versamento effettuato nel termine ordinario
Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Si raccomanda di prestare particolare attenzione a richieste di pagamenti, da parte di soggetti diversi dalla camera di commercio, a titolo di iscrizione in registri, albi, annuari e simili. CompensazioniE' possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito o con lo stesso diritto annuale. Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore:
1. La compensazione deve essere effettuata con modello F24 - sezione ICI ed altri Tributi locali, indicando nelle seguenti colonne: 2. La seconda sezione da compilare dipende dalla natura del tributo/contributo a debito. NON E' POSSIBILE COMPENSARE GLI IMPORTI VERSATI CON IL CODICE 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale). Il diritto annuale, pagato nel primo mese successivo la scadenza del termine di versamento, nel caso in cui ci si avvalga dello strumento della compensazione di crediti vantati per altri tributi/contributi, deve essere maggiorato della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 3 Circolare n. 3587/c Ministero Attività Produttive). RAVVEDIMENTO OPEROSOSi ribadisce che, con circolare del Ministero delle Attività Produttive del 16/10/2003, è stata disposta l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, così come previsto dall’art. 13 del Dlgs 18/12/1997 n. 472 e dall’art. 6 D.M. 54/2005, al mancato o incompleto versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio. A tal proposito, si invitano le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2008, a regolarizzare la loro posizione contributiva, onde evitare il blocco della certificazione, come previsto dall’art. 24, comma 35 della legge 27/12/1997 n. 449. Ravvedimento breve:
Ravvedimento lungo:
Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali e indicando i seguenti codici:
L'anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo è l'anno di imposta cui si riferisce il versamento e non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del diritto (ovviamente nei casi di mancato/incompleto versamento), della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con un unico modello F24. SanzioniNei casi di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo i criteri e le modalità determinate dal Regolamento emanato con Decreto Interministeriale il 27 gennaio 2005, n. 54 ( G.U. n. 90 del 19 aprile 2005). Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento camerale, approvato con delibera del Consiglio n. 15 del 15.12.2005, per la determinazione delle sanzioni amministrative, si applica una sanzione del 10% sul diritto dovuto nei casi di tardivo versamento, del 30%, oltre alle maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 del citato Regolamento, per il versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni. Per tardivo versamento il Regolamento intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza. Per omesso versamento il Regolamento intende il versamento effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato. Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento. Ricorso alla Commissione Tributaria ProvincialeAvverso il pagamento del diritto annuale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (art. 12, comma 2, della Legge 28/12/2001, n. 448), in bollo per atti giudiziari. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione della cartella con le modalità prescritte dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546. Per il calcolo degli importi da corrispondere e per la consultazione dei riferimenti normativi si consiglia di visitare i siti internet: Normativa di riferimento
InformazioniUlteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio Tributi della Camera di Commercio dell'Aquila ai numeri telefonici: 0862 667231 – 0862 667246 o al call center al n. 199509050. In base alle nuove disposizioni introdotte dagli art. 19 del DPR n. 602 del 1973 e 26 del D.lgs. n. 46 del 1999, come modificati, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, viene attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Per eventuali richieste di rateazione di importi di diritto annuale iscritti a ruolo rivolgersi direttamente all’Agente la riscossione. |
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