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DIRITTO ANNUALE 2009

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 30 aprile 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 114 del 19 maggio 2009), ha determinato i diritti annuali dovuti  alle camere di commercio, per l’anno 2009, dalle imprese che al 1° gennaio o nel corso dell’anno, anche solo per una frazione di esso, risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, istituito in attuazione dell’art. 8 della L. n. 580/1993.

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2008 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività)
  • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2008 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2009
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2008 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2009
  • le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2008.

    IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2009

    Imprese di nuova iscrizione

    Imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese:

  • Imprese individuali e società semplici agricole

 88,00 euro

  • Società semplici non agricole

144,00 euro

  • Società tra avvocati
    (di cui al comma 2 art. 16 del D.Lgs 2/02/01 n. 96)

170,00 euro

Imprese iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese:

sono tutte tenute al versamento dell'importo di euro 200,00 relativo alla prima fafascia di fatturato.

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2009, appartenenti ad imprese già iscritte al Registro Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello stabilito dall’art. 4 comma 2 del D.L. 01.02.2008 G.U. n° 54 del 04.03.2008.

Imprese già iscritte  

SEDE

UNITA’ LOCALE

IMPRESE  INDIVIDUALI ISCRITTE  ED ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE

€  88,00

€   18,00

SOCIETA’ SEMPLICI “AGRICOLE”

€  88,00

€   18,00

SOCIETA’ SEMPLICI “NON AGRICOLE”

€  144,00

€   29,00

SOCIETA’ ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE (DLGS 2/2/2002 N. 96 COMMA 2, ART. 16 – SOCIETA’ TRA AVVOCATI)

€  170,00

IMPRESE INDIVIDUALI  ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

€  200,00

€  40,00

SOCIETA’ COOPERATIVE

€  200,00

€  40,00

CONSORZI

€  200,00

€  40,00

SOCIETA’ DI PERSONE

€  200,00

€  40,00

SOCIETA’ DI CAPITALI

€  200,00

€  40,00

Sezione ordinaria

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria, ancorchè annotate nella Sezione Speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2008 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

fatturato

aliquote

da euro

a euro

0,00

100.000,00

200,00 euro (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

0,0001%
fino ad un massimo di 40.000,00 euro

Definizione di fatturato

Nell’ambito della procedura di determinazione del diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, si forniscono indicazioni esatte in merito al significato del termine “fatturato” di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del D.L. 11 maggio 2001 n. 359.

Con circolare n. 3513/C del 22.5.2001, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già fornito indicazioni in merito al concetto di “fatturato” in relazione alla categoria di soggetti cui si appartiene.

Con circolare n. 146515 dell’ 11 aprile 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la base imponibile per la determinazione dell’ammontare del fatturato, tenuto conto dei modelli di dichiarazione fiscale ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche, si ricava dai modelli IRAP ed in particolare:

  • per gli enti creditizi e finanziari, la somma degli importi indicati nella colonna "valori contabili" della sezione II al rigo IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) e al rigo IQ19 (commissioni attive) del quadro IQ del modello IRAP;
  • per i soggetti esercenti imprese di assicurazione, la somma degli importi indicati nella colonna "valori contabili" della sezione III al rigo IQ33 (premi) e IQ34 (altri proventi tecnici) del quadro IQ del modello IRAP;
  • per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma degli importi indicati nella colonna "valori contabili" della sezione I al rigo IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni ), IQ5 (altri ricavi e proventi), IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) del quadro IQ del modello IRAP;
  • per gli altri soggetti, la somma degli importi indicati nella colonna "valori contabili" della sezione I al rigo IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) del quadro IQ del modello IRAP.

Ulteriori precisazioni, in merito all’individuazione della base imponibile per la determinazione del fatturato dei contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, sono contenute nelle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3317 del 29.04.2008, n° 6214 del 12.06.2008 e n° 19230 del 03.03.2009.

Unità locali

  • le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 110,00.

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione ed esclusivamente con il modello F24, entro il termine (16 giugno 2009) previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (così come determinato dal D.L. 4.7.2006 n. 223 “Decreto Bersani”). Entro il trentesimo giorno dalla scadenza ordinaria (16 luglio 2009) il versamento va effettuato maggiorando le somme da versare dello 0,40%.

Arrotondamenti per il versamento effettuato nel termine ordinario
Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale:

  • prima cifra dopo la virgola uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso
  • prima cifra dopo la virgola inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto

Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06).
I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare il versamento con modello F24 cartaceo, indicandolo nella sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”. Per effettuare il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito http://www.agenziaentrate.it.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione a richieste di pagamenti, da parte di soggetti diversi dalla camera di commercio,  a titolo di iscrizione in registri, albi, annuari e simili.

Compensazioni

E' possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito o con lo stesso diritto annuale.

Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore:

  • hanno versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno
  • hanno effettuato il versamento a favore di una Camera di Commercio per la quale il diritto non era dovuto.

1. La compensazione deve essere effettuata con modello F24 - sezione ICI ed altri Tributi locali,  indicando nelle seguenti colonne:
1.1. codice ente locale - AQ
1.2. codice tributo - 3850
1.3. anno di riferimento - anno del diritto a credito
1.4. importo a credito compensati - importo

2. La seconda sezione da compilare dipende dalla natura del tributo/contributo a debito.

NON E' POSSIBILE COMPENSARE GLI IMPORTI VERSATI CON IL CODICE 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).

Il diritto annuale, pagato nel primo mese successivo la scadenza del termine di versamento, nel caso in cui ci si avvalga dello strumento della compensazione di crediti vantati per altri tributi/contributi, deve essere maggiorato della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 3 Circolare n. 3587/c Ministero Attività Produttive).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si ribadisce che, con circolare del Ministero delle Attività Produttive del 16/10/2003, è stata disposta l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, così come previsto dall’art. 13 del Dlgs 18/12/1997 n. 472 e dall’art. 6 D.M. 54/2005, al mancato o incompleto versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio. A tal proposito, si invitano le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2008, a regolarizzare la loro posizione contributiva, onde evitare il blocco della certificazione, come previsto dall’art. 24, comma 35 della legge 27/12/1997 n. 449.

Ravvedimento breve:

  • Diritto per i casi di mancato o incompleto pagamento
  • Interessi di mora calcolati sul diritto dovuto, al tasso legale vigente (3% dall’01/01/2009), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento).
  • Sanzione ridotta ad 1/8 della sanzione minima del 30% e quindi pari al 3,75% del diritto

Ravvedimento lungo:

  • Diritto per i casi di mancato o incompleto pagamento
  • Interessi di mora calcolati sul diritto dovuto, al tasso legale vigente (3% dall’ 01/01/2009), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento).
  • Sanzione ridotta ad 1/5 della sanzione minima del 30% e quindi pari al 6% del diritto

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali e indicando i seguenti codici:

  • 3850 per il tributo
  • 3851 per gli interessi
  • 3852 per la sanzione

L'anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo è l'anno di imposta cui si riferisce il versamento e non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione.

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del diritto (ovviamente nei casi di mancato/incompleto versamento), della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con un unico modello F24.

Sanzioni

Nei casi di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo i criteri e le modalità determinate dal Regolamento emanato con Decreto Interministeriale il 27 gennaio 2005, n. 54 ( G.U. n. 90 del 19 aprile 2005).

Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento camerale, approvato con delibera del Consiglio n. 15 del 15.12.2005, per la determinazione delle sanzioni amministrative,  si applica una sanzione del 10% sul diritto dovuto nei casi di tardivo versamento, del 30%, oltre alle maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 del citato Regolamento, per il versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni.

Per tardivo versamento il  Regolamento intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza.

Per omesso versamento il Regolamento intende il versamento effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento.

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

Avverso il pagamento del diritto annuale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (art. 12, comma 2, della Legge 28/12/2001, n. 448), in bollo per atti giudiziari. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione della cartella con le modalità prescritte dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

Per il calcolo degli importi da corrispondere e per la consultazione dei riferimenti normativi si consiglia di visitare i siti internet:

Normativa di riferimento

  • Ausilio al calcolo del diritto dovuto
  • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.06.2009  e Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 55600 del 16.06.2209
  • Diritto annuale 2009 – Decreto del 30.04.2009 – G.U. n. 114 del 19.05.2009
  • Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009
  • Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3621/C del 19.01.2009 ( Importi Diritto Annuale nuove iscritte 2009)
  • Circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. 3317 del 29.4.2008
  • Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. RE4-2008-146515-DGCAS 1 dell’11.4.2008
  • Diritto annuale 2008 - Decreto dell’ 01.02.2008 -  G.U. n. 54 del 4/03/2008
    (in formato pdf 422 Kb)
  • Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n° 3617/C del 04/03/2008
  • Diritto annuale 2007 - Decreto del 23.03.2007 - G.U. n. 122 del 28/05/2007
    (in formato pdf 489 Kb)
  • Comunicato stampa del 15/06/2007 Agenzia delle Entrate (in formato pdf 3 Kb)
  • Diritto annuale 2006 - Decreto del 28.3.2006 (in formato pdf 114 Kb)
  • Regolamento sanzioni amministrative- Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - G.U. n. 90 del 19/04/2005 ( in formato pdf Kb 112,0).
  • Diritto Annuale 2005 - Decreto del 23.3.2005 - G.U. n. 82 del 09/04/2005
    ( in formato pdf 114,0 Kb)
  • Ravvedimento operoso - Dlgs. n. 472/1997, art. 13 ( in formato pdf 75,3 Kb )
  • Diritto annuale 2004 - Decreto del 05.03.2004 - G.U. n. 75 del 30/03/2004
    (in formato pdf 112,0 Kb)
  • Diritto Annuale 2003 - Decreto del 23.5.2003 - G.U. n. 130 del 7/6/2003
    (in formato pdf 111Kb)
  • Diritto Annuale 2002 - Decreto del 17.5.2002 - G.U. n. 149 del 27.6.2002
    (in formato pdf 104 Kb)
  • Diritto Annuale 2001 - Decreto del 23.4.2001 - G.U. n.126 del 1.6.2001
    (in formato pdf 13,0 Kb)
  • Regolamento diritto annuale - D. M. n. 359/2001 (in formato word 33,0 Kb)
  • L. n. 580/1993 e successive modificazioni, art. 18 (in formato pdf 32,2 Kb)

Informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio Tributi della Camera di Commercio dell'Aquila ai numeri telefonici:

0862 667231 – 0862 667246 o al call center al n. 199509050.

In base alle nuove disposizioni introdotte dagli art. 19 del DPR n. 602 del 1973 e 26 del D.lgs. n. 46 del 1999, come modificati, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, viene attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. 

Per eventuali richieste di rateazione di importi di diritto annuale iscritti a ruolo rivolgersi direttamente all’Agente la riscossione.

 

Calcolo rivalutazione monetaria e interessi legali