Torna all'home page del sito della Camera di Commercio dell'Aquila

 

Pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per le imprese della provincia di L’Aquila

La Camera di Commercio di L’Aquila

Preso atto dell’avvenuta conversione in legge 30 Luglio 2010 n. 122, del D.L. 78 del 31 maggio 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con riferimento all’art. 39 avente ad oggetto “Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”, con particolare riferimento all’art. 39; 

Sentiti i chiarimenti in merito alla ripresa degli adempimenti e versamenti tributari, come  forniti lo scorso 29 luglio dal Dr. Aldo Polito,  Direttore Centrale dei servizi al contribuente  dell’Agenzia delle Entrate, durante l’incontro tenutosi a L’Aquila con gli Ordini professionali e gli enti locali interessati,

               informa

le imprese della provincia di L’Aquila tenute al pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  di quanto segue:

 

  • Per le ditte individuali esistenti alla data del sisma del 6 aprile 2009 aventi sede nel Comuni del c.d. “cratere”  e per le imprese diverse dalle prime con volume d’affari riferito all’anno 2009 non superiore  a 200.000,00 euro, il termine di scadenza della proroga del versamento è  posposto al 20 dicembre 2010.

Per queste il pagamento del diritto annuale (2009 e 2010) non effettuato a causa delle sospensione avverrà  in 120 rate mensili di pari importo a partire da gennaio 2011

 

  • Per tutti gli altri soggetti d’impresa diversi dalle ditte individuali e con  volume d’affari riferito all’anno 2009 superiore a 200.000,00 euro,  esistenti alla data del sisma del 6 aprile 2009 ed aventi sede nel Comuni del c.d. “cratere”, è cessata la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari il 30 giugno scorso..

Poiché, comunque, la scadenza per il versamento del diritto annuale (16 giugno 2009 e 16 giugno 2010,  come previsto dall’art. 2 c. 8 del DM 359/2001) cadeva nel periodo di sospensione fissato dalle OPCM 3780 e 3837) , il pagamento del diritto annuale (2009 e 2010) non effettuato a causa delle sospensione anche per queste avverrà in 120 rate mensili di pari importo a partire da gennaio 2011

 

  • Le imprese esistenti alla data del sisma del 6 aprile 2009 aventi sede nei Comuni della provincia al di fuori del c.d. “cratere”    debbono provvedere al versamento del diritto non versato per effetto delle sospensioni loro accordate in 60 rate mensili di pari importo a partire da Giugno 2010.

 

  • Per tutte le imprese sorte dopo la data del sisma del 6 aprile 2009 aventi sede nei Comuni della provincia è stato definito non  potessero  beneficiare di alcuna delle disposizioni in materia di sospensione dei versamenti tributari di cui sopra e, pertanto,  esse erano tenute al regolare versamento del diritto annuale secondo le modalità e scadenze normalmente vigenti.

 

  • Per le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro nel corso del 2010, il versamento doveva,  e deve,  essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
  • Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro nel corso del 2010, sono tenute a versare l'importo di 200,00 euro entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
  • Le nuove unità locali, che si iscrivono nel 2010, di imprese già iscritte nella sezione ordinaria devono corrispondere il 20%.

        La Camera, nella considerazione delle difficoltà interpretative sorte circa l’applicazione delle specifiche norme succedutesi, in attesa  di conoscere i contenuti dell’emanando documento di prassi amministrativa che l’Agenzia delle  Entrate sta predisponendo sull’argomento, provvederà comunque a proporre uno specifico interpello agli organi competenti e, non appena possibile,  ad informare i soggetti interessati alla ripresa dei versamenti delle proprie decisioni in merito e degli adempimenti a carico delle imprese.

L’Aquila, 13 agosto 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dr. Francesco Prosperococco)

 

Calcolo rivalutazione monetaria e interessi legali