RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE
(art. 13 d.lgs 472/97 e art. 6 decreto n. 54 del 27/01/2005)
Il decreto 27/01/2005 n. 54 "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni in caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale" (pubblicato sulla G.U. n. 90 del 19/04/2005) ha disposto la riapertura dei termini, con scadenza 20 luglio 2005, del ravvedimento per la regolarizzazione dell’eventuale omesso o insufficiente versamento del diritto annuale per gli anni 2001 e 2002.
Con circolare n. 3885 del 9/05/2005 il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito le modalità di applicazione e, secondo quanto indicato, occorre versare, per gli anni 2001 e 2002:
· l'importo del diritto annuale omesso più la maggiorazione dello 0,40%, in analogia con quanto indicato nella Circolare n. 192/E/1998 del Ministero delle Finanze per le imposte sui redditi;
· gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera (3,5% annuo fino al 31/12/2001; 3% annuo fino al 31/12/2003; 2,5% annuo dall'1/01/2004);
· la sanzione in misura ridotta pari al 6% del diritto dovuto (ossia 1/5 del minimo della sanzione applicabile del 30% calcolato sul diritto annuale non versato).
Si rammenta, altresì, che per il diritto annuale 2003 sono scaduti i termini per ricorrere al ravvedimento operoso.
Per quanto, invece, riguarda il diritto annuale 2004, si precisa che è possibile fare ricorso all’istituto del “ravvedimento lungo” (regolarizzazione entro 1 anno dalla violazione). Pertanto, occorre versare:
· l’importo del diritto annuale (maggiorato dello 0,40%);
· gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera (2,5% annuo);
· la sanzione ridotta pari al 2% del diritto dovuto (ossia 1/5 del 10% calcolato sul diritto annuale non versato).
Si precisa, a maggior delucidazione, che l’importo degli interessi si determina come di seguito indicato:
interessi moratori = ammontare diritto annuale non versato X tasso legale annuo X n. di giorni/36.500.
Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati esclusivamente con modello F24, compilando la sezione ICI ed altri tributi locali (codice ente/codice comune AQ) ed utilizzando i seguenti codici:
· il codice tributo 3850 per l'importo base del diritto annuale (comprensivo dello 0,40%);
· il codice tributo 3851 per gli interessi legali moratori;
· il codice tributo 3852 per l'importo della sanzione ridotta.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio Tributi della Camera di Commercio